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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 marzo 1993 relativa alla conclusione di accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, sull'applicazione provvisoria degli accordi concernenti taluni accordi nel settore agricolo, firmati dalle stesse parti ad Oporto il 2 maggio 1992

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel quadro delle consultazioni per l'adeguamento dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) in seguito alla decisione della Confederazione svizzera di non ratificare l'accordo, si sono potuti negoziare accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, sull'applicazione provvisoria, a decorrere dal 15 aprile 1993, degli accordi bilaterali concernenti taluni accordi nel settore agricolo, firmati dalle stesse parti ad Oporto il 2 maggio 1992;

considerando che detti accordi in forma di scambi di lettere fanno riferimento all'articolo 15 degli accordi di libero scambio tra la Comunità economica europea e i summenzionati paesi;

considerando che occorre approvare tali accordi,

DECIDE:

Art. 1

Sono approvati, a nome della Comunità, gli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e il Regno di Svezia, dall'altra, sull'applicazione provvisoria, a decorrere dal 15 aprile 1993, degli accordi bilaterali concernenti taluni accordi nel settore agricolo, firmati dalle stesse parti ad Oporto il 2 maggio 1992 (1).

Il testo degli accordi è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare gli accordi di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 1993. Per il Consiglio Il Presidente M. JELVED (1) Vedi pagine 2, 18, 32, 43, 58 della presente Gazzetta ufficiale.