DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 1993 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di parti di macchine di acciaio di manganese originarie della Repubblica sudafricana (93/318/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Testo vigente
considerando quanto segue:
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto,
Nel marzo 1992 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata da sei produttori comunitari di parti di macchine di acciaio di manganese che complessivamente rappresentavano la maggior parte della produzione comunitaria dei prodotti in esame.
La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e del pregiudizio sostanziale da esse derivante, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.
La Commissione, sentito il comitato consultivo, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2 ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di parti di macchine di acciaio di manganese originarie della Repubblica sudafricana.
I prodotti in esame sono parti di macchine soggette ad usura per il contatto con i materiali nel corso del processo di lavorazione. Tali prodotti, ottenuti per fusione e successivamente formati in un getto di acciaio avente un tenore minimo di manganese del 6 %, sono comunemente denominati parti di macchine di acciaio di manganese.
La Commissione ha informato ufficialmente i produttori comunitari, gli importatori ed i produttori sudafricani notoriamente interessati, nonché i rappresentanti della Repubblica sudafricana, dell'apertura dell'inchiesta e ha dato alle parti interessate l'opportunità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.
Nel corso dell'inchiesta relativa al pregiudizio, la Commissione ha ricevuto informazioni riguardanti soltanto una percentuale limitata della produzione complessiva comunitaria. A questo proposito, la Commissione ricorda che, secondo le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il pregiudizio deve essere determinato in relazione all'industria comunitaria e che per «industria comunitaria» si intende il «complesso dei produttori di prodotti simili nella Comunità o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti».
In assenza di informazioni sul resto dell'industria comunitaria non è stato possibile elaborare risultanze sul pregiudizio e pertanto l'inchiesta è stata interrotta.
La Commissione ha informato i denunzianti in merito a tali fatti, che non sono stati contestati.
In tali circostanze si ritiene che il procedimento debba essere chiuso a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il comitato consultivo non ha fatto obiezioni contro questa linea di condotta.
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di parti di macchine di acciaio di manganese di cui ai codici NC ex 8474 90 10, ex 8413 91 90, ex 9485 90 51, ex 7326 90 98, ex 8431 49 20 ed ex 8431 41 00, originarie della Repubblica sudafricana.
Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1993. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione