DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1993 che chiude il procedimento antidumping relativi alle importazioni di spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili originarie della Repubblica popolare cinese (93/325/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Testo vigente
considerando quanto segue:
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,
A. PROCEDIMENTO1 Nell'aprile 1986 la Commissione ha ricevuto una denuncia da parte della «Fédération européenne de l'industrie de la brasserie et de la pinceauterie» per conto dei produttori comunitari, la cui produzione globale rappresenta quasi tutta la produzione comunitaria di spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili. La denuncia forniva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente notevole pregiudizio considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento. La Comissione ha pertanto annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili di cui alla sottovoce ex 96.01 B III della tariffa doganale comune, corrispondente al codice Nimexe 96.01-49, originari della Repubblica popolare cinese, ed ha avviato un'inchiesta.
Nel corso del procedimento era stato accettato un impegno da parte degli esportatori cinesi. La Commissione ha tuttavia stabilito che tale impegno era stato violato dagli esportatori e il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi con il regolamento (CEE) n. 725/893.
La Corte di giustizia, nella sentenza 22 ottobre 1991 (causa C-16/90 Noelle/Hauptzollamt Bremen), ha dichiarato invalido il regolamento (CEE) n. 725/89 (4).
In seguito a ciò, la Commissione ha nuovamente avviato l'inchiesta e ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee5.
La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché la denunziante. Essa ha dato inoltre alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
Alcuni rappresentanti degli esportatori, la denunziante e diversi importatori hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni. Alcuni esportatori hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti.
La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha effettuato controlli presso le sedi delle seguenti società: a) Produttori comunitari - Bechtloff KG, Burk, Germania,
- Fuehr & Soehne Pinselfabrik GmbH, Bechhofen, Germania,
- Gebr. Schabert GmbH, Dinkelsbuehl, Germania,
- Hamilton Acorn Ltd, Attleborough, Regno Unito,
- Mosley-Stone Ltd, Leeds, Regno Unito,
- Franpin SA, La Capelle, Francia,
- Pennellificio Gava & Co. SpA, San Vendemiano, Italia,
- Pennellificio Pol Gianfranco, San Vendemiano, Italia,
- VESPA Srl, San Pietro di Feletto, Italia; b) Importatori nella Comunità - Charles Bentley & Son, Loughborough, Regno Unito - WMS Group Ltd, Brighouse, Regno Unito.
Il periodo scelto per l'inchiesta relativa alle pratiche di dumping e agli effetti delle importazioni presumibilmente oggetto di dumping sul mercato comunitario era compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 1991. È stato necessario stabilire un nuovo periodo d'inchiesta, immediatamente prima della data di pubblicazione dell'avviso di riapertura della medesima, allo scopo di aggiornare le informazioni disponibili e di raccogliere nuovi dati relativi al dumping e al pregiudizio. Nel procedimento precedente il periodo dell'inchiesta era compreso tra il 1o luglio 1987 e il 31 agosto 1988.
Quest'ultima fase dell'inchiesta ha superato il termine previsto a causa del gran numero di produttori comunitari interessati.
B. INDUSTRIA COMUNITARIA (9) Come indicato al paragrafo 1, la denunziante rappresentava praticamente l'intera produzione comunitaria del prodotto di cui trattasi e poteva pertanto essere considerato rappresentativo dell'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4 paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. La Commissione, in considerazione del gran numero e delle dimensioni relativamente ridotte di molte delle società interessate, non ha chiesto a tutti i produttori comunitari di rispondere ai questionari completi, ma ha selezionato 25 società alle quali ha inviato i questionari. Con tale selezione, effettuata sulla base delle dimensioni e della posizione geografica, sono state scelte 25 società di dimensioni piccole, medie e grandi situate in otto Stati membri. Dato che la produzione complessiva di tali società ammontava ad oltre il 65 % della produzone totale comunitaria, esse potevano essere considerate rappresentative di tutta l'industria comunitaria.
C. PRODOTTO IN ESAME - PRODOTTO SIMILE (10) I prodotti oggetto dell'inchiesta sono spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili di cui al codice NC 9603 40 10 in prosieguo: i pennelli per dipingere. I pennelli per dipingere sono disponibili sul mercato in una vasta gamma di misure, modelli, forme, qualità e prezzi. Non esistono tuttavia distinzioni nette tra i vari modelli. Tutti i modelli interessati possiedono infatti le stesse caratteristiche tecniche e fisiche di base e quindi rientrano nella stessa categoria di prodotti simili.
I pennelli d'importazione hanno le stesse caratteristiche fisiche e le stesse funzioni e sono uguali o molto simili, sotto tutti i punti di vista, a quelli prodotti dall'industria comunitaria.
D. PREGIUDIZIO 1. Volume del mercato comunitario e quote di mercato delle presunte importazioni in dumping (12) Il consumo globale di pennelli per dipingere nel mercato comunitario è aumentato da 171 milioni di unità, per un valore di 110 Mio di ECU, nel 1988, a 186 milioni di unità del valore di 129 Mio di ECU nel 1991.
Nello stesso periodo le vendite di pennelli per dipingere originari della Repubblica popolare cinese sono diminuite da 62 milioni di unità, per un valore di 9,4 Mio di ECU, a 28 milioni di unità aventi un valore di 4,1 Mio di ECU.
La quota di mercato delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese tra il 1988 e il 1991 è quindi diminuita dal 36,2 % al 15,3 % in termini di volume e dall'8,5 % al 3,2 % in termini di valore.
2. Prezzi delle importazioni (13) È stato accertato che i prezzi dei pennelli per dipingere importati dalla Repubblica popolare cinese erano considerevolmente inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari.
3. Situazione dell'industria comunitaria a) Produzione, capacità produttiva, utilizzazione degli impianti e scorte (14) Tra il 1988 e il 1991 la produzione dell'industria comunitaria è passata da 126 a 155 milioni di unità, facendo registrare un incremento di oltre il 23 % in un periodo nel quale il mercato, come risulta dal paragrafo 12, è cresciuto di circa il 9 %. A causa del considerevole aumento di capacità produttiva nel periodo preso in esame, il coefficiente di utilizzazione degli impianti è diminuito dal 77 % nel 1988 al 69 % nel 1991.
Le scorte sono diminuite da 17,3 milioni di unità nel 1988 a 15,8 milioni di unità nel 1991. b) Vendite e quota di mercato (15) Nel periodo preso in esame le vendite dell'industria comunitaria nel mercato comunitario sono aumentate sia in volume che in valore, passando da 96 milioni di unità e 96 Mio di ECU nel 1988 a 127 milioni di unità e a 116 Mio di ECU nel 1991.
Nello stesso periodo anche la quota di mercato dell'industria comunitaria è aumentata dal 56,1 % al 68,4 % in volume e dall'87,6 % all'89,6 % in valore. c) Prezzi (16) A causa della grande varietà di modelli in commercio, è impossibile effettuare una valutazione attendibile dell'andamento dei prezzi sulla base delle informazioni disponibili. Infatti, benché dal confronto tra le vendite totali in volume e valore risulti una diminuzione generale dei prezzi del 9 % tra il 1988 e il 1991, le informazioni verificate sui modelli più venduti dell'industria comunitaria indicano un aumento di prezzo dell'8 % nello stesso periodo. La diminuzione generale dei prezzi sembra dunque dovuta a variazioni nell'assortimento dei prodotti piuttosto che a una tendenza alla flessione. Questa ipotesi sarebbe inoltre confermata dal fatto che la diminuzione generale dei prezzi ha inciso in misura limitata sul margine di profitto dell'industria comunitaria. d) Profitto (17) I profitti dell'industria denunziante, che avevano subito un declino prima del 1988, hanno in seguito registrato una ripresa. Il margine di profitto, benché si sia lievemente ridotto nel 1991 rispetto all'anno precedente, può ancora essere ritenuto soddisfacente in considerazione del tipo di prodotto e della tecnologia interessata. e) Investimenti ed occupazione (18) L'industria comunitaria ha realizzato considerevoli investimenti nel periodo tra il 1988 e il 1991, che hanno portato ad una maggiore capacità produttiva (cfr. paragrafo 14) e ad una maggiore efficienza. Anche l'occupazione ha fatto registrare un leggero aumento nello stesso periodo, in contrasto con la riduzione del numero degli occupati verificatasi prima del 1988.
4. Conclusioni relative al pregiudizio (19) Nel 1991 la situazione dell'industria comunitaria è stata globalmente positiva. A partire dal 1988 i produttori comunitari sono stati in grado di aumentare considerevolmente la loro produzione, mentre le vendite sono aumentate, sia in volume che in valore, di oltre il 20 % e i margini di profitto si sono mantenuti ad un livello accettabile. Per quanto riguarda l'occupazione, gli investimenti e le scorte, nel periodo preso in esame si sono verificati sviluppi positivi.
Le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità sono diminuite notevolmente dal 1988 in poi. Nel 1991 la quota di mercato delle importazioni cinesi nel mercato comunitario rappresentava il 3,2 % in valore o il 15,3 % in volume rispetto all'8,5 e al 36,2 % nel 1988.
La Commissione ha rilevato che, durante il periodo preso in esame, sono arrivate sul mercato comunitario importazioni provenienti da altri paesi terzi, spesso a prezzi molto bassi, la cui quota di mercato è notevolmente aumentata, e che, sebbene non fosse in vigore alcuna misura contro le importazioni provenienti da questi paesi, l'aumento della loro quota di mercato non ha impedito all'industria comunitaria di mantenere i risultati positivi raggiunti. Il fatto che le importazioni provenienti dalla Cina siano state sostituite in larga misura da importazioni a basso prezzo provenienti da altre fonti non ha quindi danneggiato l'industria comunitaria.
Alla luce delle risultanze citate, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria non ha subito pregiudizio, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, a causa delle importazioni di pennelli per dipingere provenienti dalla Repubblica popolare cinese.
E. MINACCIA DI PREGIUDIZIO (20) La Commissione ha preso in considerazione il fatto che, durante la maggior parte del periodo dell'inchiesta e negli anni precedenti erano in vigore misure antidumping. In considerazione di tali circostanze, la Commissione ha esaminato l'eventuale esistenza di una minaccia di pregiudizio per l'industria comunitaria e la possibilità che tale pregiudizio si realizzi qualora non vengano adottate le misure necessarie.
La Commissione non ha motivo di ritenere che la Cina abbia aumentato la propria capacità produttiva. L'evoluzione delle vendite per l'esportazione a partire dal 1988 indica che una parte della quota di mercato persa dagli esportatori cinesi è stata conquistata da alcuni paesi esportatori dell'Asia. La tendenza di mercato sembra indicare che un eventuale recupero della quota di mercato da parte degli esportatori cinesi si verificherebbe a detrimento degli altri paesi esportatori dell'Asia e che la quota di mercato dei produttori comunitari non subirebbe ripercussioni significative. Non sono stati rilevati altri fattori che dimostrino l'esistenza di un'eventuale minaccia di pregiudizio per l'industria comunitaria.
Per tali ragioni, la Commissione ritiene che, nella situazione attuale, non vi sia un pregiudizio imminente e chiaramente prevedibile e che l'adozione di misure antidumping sia pertanto ingiustificata.
Per elaborare questa conclusione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che l'industria comunitaria ha raggiunto una posizione sufficientemente solida, che le consente di sostenere l'impatto di eventuali probabili aumenti delle importazioni cinesi. Inoltre, se nel prossimi futuro dovessero verificarsi situazioni di dumping e pregiudizio, l'industria comunitaria potrebbe nuovamente presentare una denuncia e chiedere l'apertura di un procedimento, che la Commissione effettuerebbe con la massima rapidità.
F. DUMPING (22) Alla luce delle conclusioni raggiunte riguardo l'assenza di pregiudizio o di minaccia di pregiudizio, la Commissione non ha ritenuto necessario esaminare ulteriormente le questioni relative al dumping.
G. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO (23) Di conseguenza, il procedimento antidumping relativi alle importazioni di spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili originari della Repubblica popolare cinese deve essere chiusa senza istituire misure di difesa.
Il comitato consultivo non ha sollevato obiezioni nei confronti di questa conclusione.
La denunziante e le altre parti interessate sono state informate in merito ai principali fatti e considerazioni sulla base dei quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento e non hanno sollevato obiezioni,
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativi alle importazioni di spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili originari della Repubblica popolare cinese.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 1993. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione (4) Racc. 1991, pag. I/5163.