DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 giugno 1993 che conclude la procedura d'esame relativa a pratiche commerciali illecite, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84, consistenti nell'imposizione in Giappone di un diritto di porto utilizzato per la costituzione del Fondo per la gestione dei porti (93/388/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Testo vigente
considerando quanto segue:
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2641/84 del Consiglio, del 17 settembre 1984, relativo al rafforzamento della politica commerciale comune, particolarmente in materia di difesa contro le pratiche commerciali illecite1 e segnatamente l'articolo 9, previa consultazione del Comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto,
Il 9 marzo 1992 la Commissione ha deciso di sospendere la procedura d'esame ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84 sul Fondo per la gestione dei porti giapponesi (2), avviata il 16 febbraio 1991 (3).
Tale sospensione era stata giustificata dalle assicurazioni formali ricevute dalla Commissione da parte del governo giapponese sul fatto che il Fondo di gestione dei porti sarebbe stato soppresso dopo il 31 marzo 1992 e che non sarebbe stato ripristinato in una forma diversa. I rappresentanti giapponesi avevano inoltre assicurato che i suggerimenti delle società di navigazione estere in merito all'utilizzazione degli importi riscossi e non ancora erogati sarebbero stati presi debitamente in considerazione. La Commissione avrebbe riesaminato la decisione di sospendere la procedura quando fosse trascorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dall'abolizione del Fondo di gestione dei porti, al fine di garantire che il sistema non fosse reintrodotto in forma diversa.
Successivamente la Commissione ha constatato che il Fondo di gestione dei porti giapponese è stato effettivamente abolito il 31 marzo 1992, che non è stato mantenuto in una forma diversa e, infine, che i fondi raccolti e non ancora erogati sono stati utilizzati per progetti che hanno avuto ripercussioni positive per le società di navigazione CEE. Considerato il periodo trascorso dalla sospensione della procedura di esame, la Commissione ritiene nell'interesse della Comunità che la procedura di esame venga ora conclusa.
La Commissione ha informato il ricorrente e il governo giapponese in merito ai principali fatti e considerazioni sui quali si basano le sue conclusioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
La procedura d'esame relativa a pratiche commerciali illecite, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2641/84, consistente nell'imposizione, in Giappone, di un diritto di porto utilizzato per la costituzione del Fondo per la gestione dei porti, è conclusa.
Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 1993. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione (2) Per la sospensione, ved. GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 47. (3) Per l'apertura, ved. GU n. C 40 del 16. 2. 1991, pag. 18. La procedura di esame è stata prorogata nella GU n. C 287 del 5. 11. 1991, pag. 5.