diritto.io

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 giugno 1993 relativa alla chiusura del procedimento di riesame del regolamento (CEE) n. 1698/95 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone (93/376/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Testo vigente

considerando quanto segue:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 15 e 9, sentito il comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

A. PROCEDURA1 Nel 1985, con il regolamento (CEE) n. 1698/85 del Consiglio2, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 486/883, è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, di cui ai codici NC ex 8469 10 00, ex 8469 21 00, ex 8469 29 00 ed ex 8470 90 00. Con il regolamento (CEE) n. 1022/884, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2329/885, il Consiglio, per impedire l'elusione di queste misure, ha esteso il dazio antidumping a determinati tipi di macchine da scrivere montate nella Comunità da alcuni produttori giapponesi interessati. La Commissione ha successivamente accettato gli impegni offerti riguardo agli stessi tipi di prodotti dalle società Canon Bretagne SA, Kyushu Matsushita (UK) Ltd e Sharp Manufacturing (UK) Ltd, rispettivamente con le decisioni 88/300/CEE6, 88/387/CEE7 e 88/424/CEE8.

Nel dicembre 1990, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee9, la Commissione, a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in prosieguo: «il regolamento di base»), ha annunciato l'apertura di un procedimento di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone. La domanda di riesame era stata presentata dal CETMA (il comitato dei costruttori europei di macchine da scrivere) per conto delle seguenti società:

- Ing. C. Olivetti & C. SpA, Ivrea, Italia,

- Rank Xerox Limited, Marlow, Regno Unito e - Triumph-Adler Aktiengesellschaft, Nuernberg, Germania, che rappresentano presumibilmente una percentuale notevole di tutta la produzione comunitaria delle macchine da scrivere in questione.

Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è stato inoltre pubblicato un avviso relativo alle macchine da scrivere esportate dalla società Nakajima All Co. Ltd10.

La Commissione ha debitamente informato i produttori del paese esportatore e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore e il denunziante. Le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.

I rappresentanti di diversi produttori giapponesi, le società denunzianti e gli importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto e hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha svolto indagini presso la sede del produttore giapponese - Nakajma All Co. Ltd, Toyko, Giappone.

La Commissione ha esaminato la situazione economica dell'industria comunitaria nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990.

Il periodo dell'inchiesta ha superato il normale termine di un anno di cui all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento di base a causa della complessità dell'inchiesta, in particolare per quanto riguarda la valutazione della situazione dell'industria giapponese e di quella comunitaria. Il ritardo si è inoltre aggravato a causa delle nuove circostanze relative all'industria comunitaria che sono emerse dopo il periodo dell'inchiesta (vedi considerando 27).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE8 I prodotti oggetto del presente procedimento antidumping sono le macchine da scrivere elettroniche, comprese quelle che incorporano meccanismi di calcolo e che corrispondono alla seguente definizione:

«Per macchina da scrivere elettronica si intende una macchina azionata da uno o più microprocessori che avvia, esegue e/o controlla le proprie funzioni per mezzo di programmi software. La macchina da scrivere elettronica viene principalmente impiegata per stampare testi che derivano da una tastiera, anche se può essere utilizzata per funzioni supplementari (per esempio calcolo, comunicazione e memorizzazione).» (articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1698/85).

Questa definizione comprende una vasta gamma di modelli e di tipi che sono tuttavia considerati come un unico prodotto. Tutte le macchine da scrivere elettroniche hanno infatti le stesse caratteristiche fisiche di base e le stesse applicazioni e tra i diversi modelli non esistono linee di demarcazione chiaramente definite. Le parti interessate non hanno presentato alcuna osservazione a questo proposito.

I denunzianti hanno sostenuto che anche alcuni nuovi modelli di elaboratori di testi corrispondono alla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.

La Commissione, dopo aver esaminato le argomentazioni dei denunzianti e quelle presentate dalle altre parti interessate, ha concluso che gli elaboratori di testi hanno caratteristiche fisiche e applicazioni finali diverse da quelle delle macchine da scrivere elettroniche. A norma dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento di base, gli elaboratori di testi non sono quindi oggetto del procedimento.

C. INDUSTRIA COMUNITARIA11 Una società non denunziante, la AEG Olympia di Wilhelmshaven, Germania (in seguito denominata «Olympia»), che produce macchine da scrivere elettroniche nella Comunità, era anche un importatore indipendente degli stessi prodotti originari del Giappone. Una società giapponese, Brother Industries Ltd, Nagoya, Giappone (in seguito denominata «Brother Japan») ha inoltre sostenuto che la sua affiliata nella Comunità («Brother UK») doveva essere considerata parte dell'industria comunitaria, in quanto produceva macchine da scrivere elettroniche.

Secondo la prassi normalmente seguita, la Comunità decide in base alle circostanze specifiche dei singoli casi se alcuni produttori comunitari debbano essere esclusi dalla definizione di «industria comunitaria», ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, primo trattino del regolamento di base. Per valutare se tale esclusione sia giustificata ed equa sono presi in considerazione tutti gli aspetti giuridici ed economici pertinenti. In diverse occasioni la Comunità ha concluso che l'esclusione è giustificata qualora i produttori comunitari abbiano partecipato alle pratiche di dumping, oppure non ne abbiano subito le conseguenze, oppure ne abbiano tratto vantaggio indebitamente.

Nella presente inchiesta relativa al riesame, la Commissione osserva che la Olympia non è in alcun modo collegata ai produttori giapponesi e che la sua produzione di macchine da scrivere elettroniche nella Comunità è rimasta sostanziale rispetto ai quantitativi di macchine giapponesi da essa importati. I prodotti di origine giapponese sono stati acquistati dalla società per completare il segmento inferiore della gamma di modelli venduti. La Commissione rileva infine che la Olympia ha importato unicamente le macchine da scrivere elettroniche prodotte da una società giapponese non soggetta a dazi antidumping.

Si può quindi concludere che la Olympia rientra tra i produttori comunitari, dato che ha effettuato una parte sostanziale della sua produzione nella Comunità. La Commissione ritiene inoltre che la società, in qualità di importatore e di produttore, non abbia in alcun modo partecipato alle pratiche di dumping, poiché gli importatori indipendenti non sono in linea di massima coinvolti in tali pratiche. L'Olympia, inoltre, non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla scadenza delle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 1698/85, poiché importa unicamente macchine prodotte da una società giapponese non soggetta a dazi antidumping. Alla luce di tali elementi e secondo la prassi normalmente seguita, la Commissione ritiene che la Olympia non debba essere esclusa dalla definizione di industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base.

La Brother UK è invece collegata alla Brother Japan, nei cui confronti, nell'inchiesta iniziale, sono state accertate pratiche di dumping. La Commissione ritiene inoltre che la Brother Japan rimanga tuttora un potenziale produttore ed esportatore, con sede principale e laboratori di R & S in Giappone, che potrebbe nuovamente effettuare esportazioni e trarre vantaggio dalla scadenza delle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 1698/85. La Brother UK non subirebbe inoltre le conseguenze di nuove importazioni in dumping dal Giappone. La Commissione conclude quindi che la Brother UK deve essere esclusa dalla definizione di industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base.

In considerazione di quanto precede, i produttori comunitari che hanno chiesto il riesame rappresentano più del 65 % della produzione di macchine da scrivere elettroniche dell'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base. La Commissione ritiene quindi che detti produttori rappresentino una proporzione notevole dell'industria comunitaria.

D. PREGIUDIZIO 1. Mercato comunitario (16) Tra il 1987 e il 1990 il consumo comunitario complessivo è passato da 2 milioni di unità a circa 2 300 000 unità.

2. Situazione dell'industria comunitaria (17) Riguardo alla situazione dell'industria comunitaria, la Commissione ha accertato i seguenti elementi:

- la produzione totale è scesa da 613 000 unità nel 1987 a 600 000 unità nel 1989 e a 570 000 unità nel 1990 (ovvero, rispetto ad un indice 100 nel 1987, a 98 nel 1989 e a 93 nel 1990);

- le vendite espresse in unità sono passate da circa 470 000 nel 1987 a 420 000 nel 1989 e a circa 400 000 nel 1990 (da un indice 100 nel 1987, a 89 nel 1989 e a 85 nel 1990);

- la quota di mercato, pari al 25 % circa nel 1987, è scesa al 20 % nel 1989 e al 17 % nel 1990;

- la capacità di produzione, sostanzialmente ridotta nell'ambito di un programma di ristrutturazione, in particolare dopo l'inchiesta antidumping iniziale, è diminuita del 10 % circa nel periodo 1987-1990;

- nel periodo 1987-1989 il coefficiente di utilizzazione degli impianti è rimasto costante;

- il numero di addetti è sceso da 7 000 persone circa nel 1987 a 4 800 persone nel 1989 e a 4 500 persone nel 1990 (da un indice 100 nel 1987, a 68 circa nel 1989 e a 65 nel 1990);

- la situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha avuto un andamento positivo per il settore nel suo complesso, nonostante alcuni risultati negativi per determinate società e per modelli specifici, con un utile medio sulle vendite dell'8 % circa.

3. Conclusione (18) La Commissione ritiene pertanto che, benché i produttori comunitari abbiano realizzato profitti finanziari sulle vendite nel mercato comunitario, la situazione dell'industria comunitaria sia ancora caratterizzata da elementi negativi. Dopo aver considerato tutti gli aspetti della questione, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria continua a mostrare chiari sintomi di debolezza economica.

E. NESSO DI CAUSALITÀ 1. Considerazioni generali (19) La Commissione ha esaminato se la debolezza economica dell'industria comunitaria fosse stata provocata dalle importazioni dal Giappone oppure da altri fattori.

2. Importazioni di prodotti giapponesi nella Comunità e trasferimento della produzione (20) Le vendite nella Comunità di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, dopo essere scese da 100 000 unità circa nel 1987 a 95 000 unità nel 1988, sono nuovamente aumentate nel 1990 sino a raggiungere 160 000 unità. Quasi tutte le macchine da scrivere importate nel 1990 erano tuttavia prodotte da una società non soggetta ai dazi antidumping istituiti nell'ambito del presente procedimento. Rispetto a un indice 100 nel 1987, le importazioni sono scese a 95 nel 1988 e hanno successivamente raggiunto 160 nel 1990.

La Commissione, per valutare il volume delle importazioni dal Giappone, ha tenuto conto anche delle statistiche Eurostat, poiché non tutti i produttori giapponesi citati nella domanda di riesame hanno risposto al questionario della Commissione relativo ai quantitativi importati. Secondo i dati Eurostat, le importazioni sono passate da 215 000 unità nel 1988 a circa 310 000 unità nel 1990. In termini assoluti le cifre relative a queste importazioni sono superiori ai dati forniti dai produttori giapponesi e indicati nel considerando 20, mentre in percentuale l'aumento registrato tra il 1988 e il 1990 risulta inferiore. Secondo la Commissione questa divergenza, anche tenendo conto della mancata collaborazione di alcuni produttori giapponesi interessati, è dovuta molto probabilmente all'aggregazione dei dati Eurostat, che non riguardano in particolare le macchine da scrivere elettroniche definite ai fini del presente procedimento e che comprendono anche altri tipi di macchine da scrivere elettriche, elettroniche e automatiche. Questa conclusione è inoltre confermata dai risultati di alcune ricerche di mercato, secondo i quali sul mercato comunitario sono effettuate vendite consistenti di alcuni tipi di macchine da scrivere elettroniche che sono stati specificamente esclusi dal campo di applicazione delle misure antidumping, come ad esempio dal regolamento (CEE) n. 154/8811, ma che sono compresi nelle statistiche Eurostat relative alle importazioni.

In considerazione dell'andamento delle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, la Commissione ha concluso che il calo della produzione e delle vendite, la riduzione della quota di mercato, nonché la diminuzione della capacità e la perdita di posti di lavoro non possono essere attribuiti alle importazioni oggetto del procedimento antidumping.

L'industria comunitaria, d'altra parte, ha deciso di trasferire parte della capacità di produzione in paesi terzi. In linea di massima il trasferimento della produzione su vasta scala è iniziato dopo l'istituzione delle misure antidumping e ha raggiunto il culmine con le decisioni strategiche di cui al considerando 27. I risultati negativi dell'industria comunitaria riguardo alla produzione e alle vendite delle macchine prodotte nella Comunità corrispondono all'aumento della produzione in paesi terzi e all'incremento delle vendite nella Comunità di macchine da scrivere elettroniche prodotte altrove.

3. Conclusione (24) La Commissione conclude pertanto che gli eventuali aspetti della situazione dell'industria comunitaria che potrebbero essere considerati negativi sono attribuibili al processo di ristrutturazione da essa avviato e non alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone.

F. PROBABILI CONSEGUENZE DELLA SCADENZA DELLE MISURE ANTIDUMPING IN VIGORE RIGUARDO ALL'ANDAMENTO E AGLI EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI ORIGINARIE DEL GIAPPONE 1. Considerazioni generali (25) Dato che la presente inchiesta è un riesame ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di base, la Commissione doveva esaminare se la scadenza delle misure attualmente in vigore arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente pregiudizio. Un nuovo pregiudizio sarebbe possibile se in Giappone fosse effettuata una considerevole produzione oppure se esistesse un notevole potenziale di produzione di macchine da scrivere elettroniche che potrebbero essere esportate nella Comunità nel prossimo futuro.

2. Potenziale di produzione in Giappone (26) Per valutare la produzione e il potenziale di produzione di macchine da scrivere elettroniche in Giappone, la Commissione ha esaminato le statistiche giapponesi relative alle esportazioni dei prodotti finiti e delle rispettive parti nella CEE e nei paesi terzi, dalle quali risulta una tendenza generale alla diminuzione sino al 1990. Le statistiche giapponesi sulle esportazioni sono considerate una stima attendibile della produzione globale e del potenziale di produzione, dato che le vendite dei prodotti in questione in Giappone sono trascurabili. Nel frattempo non sono emersi elementi che indichino un'inversione della tendenza alla diminuzione. In considerazione di queste risultanze e del livello relativamente basso delle importazioni nella Comunità di macchine da scrivere elettroniche finite originarie del Giappone, che sono state in gran parte esportate da una società giapponese i cui prodotti non erano soggetti a dazi antidumping, la Commissione ritiene poco probabile che l'industria comunitaria possa subire un pregiudizio oppure una minaccia di pregiudizio dalle importazioni oggetto di dumping dal Giappone, qualora le misure attualmente in vigore dovessero scadere. Un nuovo pregiudizio oppure una minaccia di pregiudizio non sono quindi né prevedibili, né imminenti.

3. Nuovi sviluppi dopo il periodo dell'inchiesta (27) Dopo il periodo dell'inchiesta (1987-1990) due società che rientrano nell'industria comunitaria hanno comunicato alla Commissione le loro recenti decisioni strategiche. Una società, pur continuando a produrre macchine da scrivere elettroniche nella Comunità, ha deciso di trasferire una parte della produzione in un paese terzo, mentre la secondo società ha cessato completamente di produrre le macchine da scrivere in questione nella Comunità.

4. Conclusione (28) La Commissione ha elaborato le sue conclusioni in base alle risultanze relative alla mancanza di un rapporto di causa ed effetto tra la situazione critica dell'industria comunitaria nel periodo 1987-1990 e le importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone, nonché in base alle risultanze inerenti ai probabili effetti della scadenza delle misure antidumping sull'industria comunitaria qualora le misure stesse fossero abrogate. La Commissione ha inoltre tenuto conto delle decisioni strategiche dell'industria comunitaria dopo il 1990 e ha concluso che non sussistono elementi sufficienti per dimostrare che l'industria comunitaria subirebbe un nuovo pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping dal Giappone.

G. DUMPING (29) Alla luce di tali conclusioni, la Commissione non ritiene necessario esaminare ulteriormente le questioni inerenti al dumping.

H. CHIUSURA DELL'INCHIESTA (30) La Commissione ritiene pertanto che l'inchiesta relativa al riesame delle misure antidumping istituite sulle importazioni di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone debbe essere chiusa a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento di base. Di conseguenza, le misure antidumping attualmente in vigore scadono ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base.

Ai fini di questa conclusione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che, qualora in futuro dovesse subire un pregiudizio notevole in seguito alle importazioni oggetto di dumping da parte di produttori giapponesi, l'industria comunitaria potrebbe chiedere alla Commissione di aprire un nuovo procedimento.

In considerazione della scadenza delle misure antidumping relative alle importazioni di macchine da scrivere elettroniche finite originarie del Giappone, devono scadere anche le misure antidumping istituite nei confronti di alcuni tipi di macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità (vedi considerando 1), che hanno un carattere accessorio rispetto alle misure antidumping relative alle importazioni dei prodotti finiti.

Il comitato consultivo non ha mosso obiezioni nei confronti di queste conclusioni.

I denunzianti e le altre parti interessate sono stati informati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva chiudere l'inchiesta e non hanno contestato le argomentazioni suesposte,

DECIDE:

Art. 1

È chiuso il procedimento di riesame delle misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di macchine da scrivere elettroniche originarie del Giappone e cessano di aver vigore i provvedimenti antidumping in vigore concernenti dette importazioni e le macchine da scrivere elettroniche montate nella Comunità.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 30 giugno 1993.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1993. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione