DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 1993 che chiude la procedura di riesame delle misure antidumping relative alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese (93/377/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Testo vigente
considerando quanto segue:
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 9 e 14, sentito il comitato consultivo a norma del suddetto regolamento,
A. PROCEDURA PRECEDENTE1 Con il regolamento (CEE) n. 3433/912 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, di cui al codice NC ex 9613 10 00, originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. L'aliquota del dazio applicabile ai prodotti originari di detto paese è stata fissata al 16,9 %.
B. RIESAME2 Nel gennaio 1992 la Commissione ha ricevuto alcune domande presentate dalle società Policity Industrial Ltd, Capital Line Industries Ltd, Gladstrong Investments Ltd (costituite a Hong Kong e partecipanti a joint-ventures aventi per oggetto attività produttive nella Repubblica popolare cinese) e Sanshui Huafa Industry & Chemicals Co., Ltd (società che si presenta come stabilita nella Repubblica popolare cinese), produttrici del prodotto in questione. Le società dichiaravano la loro intenzione di esportare il prodotto dalla Cina verso la Comunità in un prossimo futuro e chiedevano la determinazione di dazi antidumping individuali per le loro esportazioni.
Su richiesta, le suddette società hanno fornito elementi di prova volti a dimostrare che non avevano esportato il prodotto in questione verso la Comunità durante il periodo di riferimento della precedente inchiesta sul dumping (anno civile 1989) e che non erano società collegate o consociate nei confronti degli esportatori cinesi e/o di altri produttori cinesi, in relazione ai quali erano state constatate pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta iniziale.
Con avviso pubblicato l'11 marzo 19923 la Commissione, previe consultazioni in sede di comitato consultivo e in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha iniziato un riesame del regolamento (CEE) n. 3433/91 limitatamente alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia originari della Repubblica popolare cinese.
Essa ha quindi debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese di esportazione. Inoltre, ha inviato questionari alle parti direttamente interessate e ha dato a queste la possibilità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere intese.
Né la società Policity Industrial Ltd, figurante tra gli esportatori che hanno chiesto il riesame, né quattro produttori cinesi, presunti esportatori potenziali verso la Comunità, hanno risposto al questionario loro inviato dalla Commissione. Le altre tre società che hanno chiesto il riesame, nonché tre produttori cinesi ad esse collegati, hanno invece risposto.
Una delle società che hanno sollecitato il riesame ha chiesto e ottenuto di essere intesa. La Commissione ha informato tutte le società che hanno collaborato alla procedura di riesame delle risultanze dell'inchiesta e delle sue considerazioni in merito. Essa ha inoltre accordato alle medesime società un periodo entro il quale presentare ulteriori osservazioni; ove opportuno le osservazioni formulate sono state prese in considerazione.
Il periodo di riferimento ai fini del riesame è stato l'anno civile 1991.
C. RISULTANZE DELL'INCHIESTA (8) La Commissione ha ritenuto necessario esaminare se gli esportatori che avevano chiesto il riesame fossero società indipendenti dallo Stato cinese nella definizione delle loro decisioni commerciali. Questa circostanza distinguerebbe tali esportatori da quelli oggetto dell'inchiesta iniziale e li renderebbe idonei a beneficiare di un trattamento individuale.
A tale riguardo, dalla prassi normalmente seguita dalla Comunità nei confronti delle esportazioni da paesi non retti da un'economia di mercato risulta che il trattamento individuale è appropriato soltanto in casi eccezionali, quando il produttore interessato abbia provato che le sue decisioni commerciali sono prese indipendentemente dalle autorità statali. A questo proposito, il solo fatto che una società abbia lo status di società mista, con una partecipazione di un investitore estero, non è stato considerato dalla Comunità di per sé sufficiente per giustificare un trattamento individuale.
In effetti, margini di dumping o dazi antidumping individuali non sono appropriati quando lo Stato, attraverso una qualsiasi forma di controllo sugli esportatori interessati, può approfittare della differenziazione del dazio antidumping e indebolire in tal modo l'efficacia delle misure prese.
Nel verificare l'esistenza o meno del requisito in questione, la Commissione ha constatato quanto segue:
1) Policity Industrial Ltd, Hong Kong (9) Né la Policity Industrial Ltd di Hong Kong, né la società cinese ad essa presumibilmente collegata, ossi Dungguan Poly Action Plastics & Metal Mfg Co Ltd, hanno presentato alla Commissione informazioni relative alle loro attività commerciali. Non è stato pertanto possibile determinare se la società cinese operasse indipendentemente dalle autorità statali né accertare quindi un mutamento delle circostanze.
2) Capital Line Industries Ltd, Hong Kong (10) Dalle informazioni fornite alla Commissione dalla società è emerso che la Policity Industrial Ltd di Hong Kong detiene il 30 % del capitale del produttore cinese Dong Guan Lighter Factory, mentre il restante 70 % delle azioni è nelle mani di società statali cinesi.
Il fatto che la partecipazione di maggioranza del produttore cinese di accendini sia detenuta da società di Stato ha indotto la Commissione a concludere che la Dong Guan Lighter Factory non possa essere considerata una società indipendente non soggetta nel suo operato all'influenza delle autorità statali.
3) Gladstrong Investments Ltd, Hong Kong (12) Dai dati che la Gladstrong Investments Ltd di Hong Kong ha fornito è emersa la sua partecipazione a quattro joint-ventures aventi per oggetto attività produttive nella Repubblica popolare cinese. In particolare è risultato che essa deteneva direttamente o indirettamente un massimo del 40 % del capitale di dette imprese, mentre il capitale restante (almeno il 60 %) era controllato da società nelle quali lo Stato possedeva la maggioranza del capitale.
La Commissione ha pertanto concluso che nessuno dei quattro produttori cinesi ai quali la Gladstrong Investments Ltd di Hong Kong era associata poteva essere considerato una società indipendente non soggetta al controllo dello Stato.
4) Sanshui Huafa Industry & Chemicals Co. Ltd, Hong Kong (14) Dalle informazioni fornite alla Commissione dalla società è emerso che la Sanshui Huafa Industry & Chemicals Co. Ltd è in realtà stabilita a Hong Kong ed è posseduta per il 50 % da una società di Hong Kong e per il 50 % da una società interamente di proprietà dello Stato cinese.
Il fornitore della Sanshui Huafa Industry & Chemicals Co. Ltd di Hong Kong è il produttore cinese «Guang Dong Sanshui Huafa Industry & Chemicals Co. Ltd», il cui capitale è detenuto in parti uguali (50-50) dalle medesime società che possiedono le Sanshui Huafa Industry & Chemicals Co. Ltd di Hong Kong.
Il fatto che la società Guang Dong Sanshui Huafa Industry & Chemicals Co. Ltd sia posseduta per il 50 % da una società cinese controllata dallo Stato cinese implica che le autorità statali sono in grado di bloccare le decisioni commerciali della società e quindi di esercitare un controllo rilevante.
5) Conclusioni (16) Per le ragioni sopra esposte non può essere concesso un trattamento individuale a nessuna delle società cinesi interessate dal riesame.
Una società ha offerto un impegno. Tuttavia, poiché per tale società il trattamento individuale non è appropriato, l'offerta non ha potuto essere presa in considerazione.
D. CHIUSURA DELLA PROCEDURA DI RIESAME (18) La procedura di riesame relativa al dazio antidumping definitivo applicabile a talune importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari della Repubblica popolare cinese dovrebbe pertanto essere chiusa senza modifica alcuna delle misure in vigore.
Il comitato consultivo non ha mosso obiezioni in merito a tale soluzione,
DECIDE:
Art. unico
È chiusa la procedura di riesame delle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 3433/91 limitatamente alle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, di cui al codice NC ex 9613 10 00, originari della Repubblica popolare cinese.
Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 1993. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione