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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 1993 che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di lettori di dischi compact originari di Taiwan, Singapore e della Malaysia (93/413/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Testo vigente

considerando quanto segue:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

A. PROCEDURA1 Nel febbraio 1992 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal Compact (Committee of Mechoptronics Producers and Connected Technologies), a nome di produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di lettori di dischi compact. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping e del conseguente pregiudizio sostanziale, sufficienti a giustificare l'avvio di una procedura. La Commissione ha pertanto annunciato, tramite un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, l'apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact, vale a dire gli apparecchi di riproduzione del suono «stand-alone», con un sistema di lettura ottica laser e con dimensioni esterne di almeno 150 × 45 × 170 mm, funzionanti con alimentazione a corrente alternata di 110/120/220/240 V, esclusi gli apparecchi funzionati con un'alimentazione interna o esterna a corrente continua pari o inferiore a 24 V, originari di Taiwan, di Singapore e della Malaysia.

Nell'avviso in questione, la Commissione ha ritenuto che almeno alcuni dei lettori di dischi compact attualmente esportati da Taiwan, da Singapore e dalla Malaysia non fossero originari dei tre paesi interessati, ai sensi delle norme comunitarie di origine, bensì del Giappone. La Commissione ha pertanto affermato che le risultanze in materia di origine dei prodotti in questione avrebbero potuto essere pertinenti ai fini del riesame3 delle misure antidumping istituite dal regolamento (CEE) n. 112/90 del Consiglio4 sulle importazioni dei prodotti interessati originari del Giappone e della Corea.

La Commissione ha pertanto informato ufficialmente gli esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori ed i ricorrenti, fornendo loro l'opportunità di comunicare eventuali osservazioni per iscritto e di chiedere di essere ascoltati.

Tutti i produttori conosciuti nei tre paesi in questione ed alcuni importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto.

La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una conclusione provvisoria e ha condotto inchieste presso il principale produttore comunitario, presso produttori a Taiwan, a Singapore e in Malaysia, presso alcune delle case madri di tali produttori in Giappone e presso numerosi importatori.

Data la questione dell'origine, menzionata nell'avviso di apertura (cfr. punto 1), l'inchiesta relativa al dumping ha coperto il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 1991, affinché coincidesse con il periodo dell'inchiesta relativa al riesame del regolamento (CEE) n. 112/90.

B. RITIRO DELLA DENUNCIA E CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA (6) I due principali produttori comunitari hanno ufficialmente informato la Commissione della loro intenzione di interrompere la produzione di lettori di dischi compact nella Comunità. Essi hanno dichiarato che la cessazione della produzione all'interno della Comunità sarebbe stata definitiva entro la fine del 1993 e che ritenevano pertanto ingiustificate le misure di protezione.

Inoltre, il 6 aprile 1993, il ricorrente, Compact, che rappresenta i produttori che costituiscono l'industria comunitaria ha formalmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni di lettori di dischi compact originari di Taiwan, di Singapore e della Malaysia. La Commissione ha pertanto ritenuto che una conclusione della procedura non fosse contro l'interesse della Comunità.

In tali circostanze, si ritiene che le misure di protezione non siano necessarie e che, di conseguenza, la procedura antidumping relativa alle importazioni di lettori di dischi compact originari di Taiwan, di Singapore e della Malaysia debba essere conclusa senza l'istituzione di misure di protezione,

DECIDE:

Art. unico

È conclusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di lettori di dischi compact, vale a dire gli apparecchi di riproduzione del suono «stand-alone», con un sistema di lettura ottica laser e con dimensioni esterne di almeno 150 × 45 × 170 mm, funzionanti con alimentazione a corrente alternata di 110/120/220/240 V, esclusi gli apparecchi funzionanti con un'alimentazione interna o esterna a corrente continua pari o inferiore a 24 V, originari di Taiwan, di Singapore e della Malaysia.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1993. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente