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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 settembre 1993 recante chiusura della procedura antidumping relativa alle importazioni di biciclette originarie di Taiwan (93/485/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Testo vigente

considerando quanto segue:

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, previa consultazione del comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2423/88,

PROCEDURA1 Nel luglio 1991 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dall'Associazione europea dei produttori di biciclette (EBMA), per conto di produttori che rappresentano una parte considerevole della produzione comunitaria di biciclette. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni del prodotto in questione originario di Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese e al pregiudizio sostanziale da esse derivante, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2 la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di biciclette originarie di Taiwan e della Repubblica Popolare Cinese.

Con il regolamento (CEE) n. 550/933 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica Popolare Cinese. Poiché il margine di dumping relativo alle importazioni da Taiwan è stato considerato trascurabile, non è stato imposto alcun dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan.

Le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.

Nessuna delle parti interessate ha fornito prove che potessero indurre la Commissione a modificare le risultanze.

Visto che le risultanze della Commissione indicano che il dumping relativo alle importazioni di biciclette originarie di Taiwan è trascurabile, la presente procedura deve essere chiusa ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88. In sede di comitato consultivo non è stata espressa alcuna obiezione a questo proposito,

DECIDE:

Art. unico

È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di biciclette e altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore, di cui al codice NC 8712 00, originarie di Taiwan.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1993. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente