DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1993 relativa alla chiusura della procedura antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca (93/526/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
Testo vigente
considerando quanto segue:
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9,
vista la decisione 92/229/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa alla conclusione, da parte della Comunità economica europea, dell'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca, dall'altro, sul commercio e sulle questioni connesse2, in particolare gli articoli 37, 38 e 44 dell'accordo interinale, previa consultazione del comitato consultivo ai sensi del regolamento suddetto,
A. MISURE PROVVISORIE1 Con il regolamento (CEE) n. 3296/923 la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'ex Cecoslovacchia (ora Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca), dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia. Il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 545/934, ha prorogato i dazi per un periodo massimo di due mesi.
B. MISURE DEFINITIVE2 Con il regolamento (CEE) n. 1189/935 il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari dell'Ungheria, della Polonia e della Repubblica di Croazia. La Commissione, con la decisione 93/260/CEE6, ha accettato gli impegni assunti nell'ambito della procedura antidumping dagli esportatori dei paesi suddetti.
Nel punto 49 del regolamento (CEE) n. 1189/93 il Consiglio ha concluso che, alla luce dei negoziati nel quadro degli accordi commerciali con la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca rispetto ad alcuni prodotti siderurgici sensibili, compresi i tubi senza saldatura soggetti al presente procedimento, non era opportuno adottare misure di difesa nei confronti dei due paesi in questione.
C. CONCLUSIONE DI ACCORDI COMMERCIALI CON LA REPUBBLICA CECA E LA REPUBBLICA SLOVACCA4 In seguito alle decisioni adottate dal comitato misto CEE-Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca7 ai sensi dell'accordo interinale riguardo alle esportazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici dalla Repubblica Ceca e dalla Repubblica Slovacca, il Consiglio, con il regolamento (CEE) n. 1968/938, ha aperto contingenti tariffari relativi ad alcuni prodotti siderurgici contemplati dal Trattato CEE, compresi quelli soggetti al presente procedimento, importati nella Comunità dalla Repubblica Ceca e dalla Repubblica Slovacca e ha fissato le corrispondenti modalità di gestione.
La Commissione ritiene che, in seguito all'applicazione dei contingenti tariffari relativi alle importazioni dei prodotti in questione, a norma del regolamento (CEE) n. 1968/93, il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Repubblica Ceca e dalla Repubblica Slovacca sia eliminato.
D. CHIUSURA DELLA PROCEDURA6 È quindi evidente che non sono necessarie misure di difesa nei confronti della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca e che il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca deve essere chiuso senza l'istituzione di misure di difesa.
Il comitato consultivo non ha mosso obiezioni a questo proposito.
Il ricorrente e le parti interessate sono stati informati dei principali fatti e delle considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento relativo alla Repubblica Ceca e alla Repubblica Slovacca e non hanno fatto obiezioni.
DECIDE:
Art. unico
È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, di cui ai codici NC 7304 10 10, 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 e 7304 39 93, originari della Repubblica Ceca e della Repubblica Slovacca.
Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 1993. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente