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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 1993 relativa all'accettazione di un impegno nell'ambito della procedura antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti EPROM (memorie di sola lettura programmabili e cancellabili), originari del Giappone (93/538/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Testo vigente

considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 10 e 14, sentito il comitato consultivo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2423/88,

I. Inchiesta precedente1 Con il regolamento (CEE) n. 577/912 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti EPROM (memorie di sola lettura programmabili e cancellabili), originari del Giappone. Con la decisione 91/131/CEE3 la Commissione ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori nell'ambito della presente procedura antidumping.

Secondo gli impegni assunti dai produttori suddetti, i prezzi di vendita nella Comunità delle EPROM da essi prodotte non scendono al di sotto di un determinato livello che è considerato adeguato per eliminare in misura sufficiente il pregiudizio notevole provocato alle società ricorrenti dalle importazioni oggetto di dumping originarie del Giappone. I prezzi vengono adeguati ogni tre mesi in base ad una formula contenuta nell'impegno e ai costi di produzione di tutte le imprese i cui impegni sono stati accettati.

II. Prodotto in esame3 La procedura di riesame riguardava le EPROM di cui al regolamento (CEE) n. 577/91.

III. Procedura di riesame4 Nel luglio 1992 la Commissione, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88, ha iniziato4 un riesame parziale del regolamento (CEE) n. 577/91 per quanto riguarda le EPROM prodotte in Giappone nel quadro dell'accordo tra la Intel Corporation (in appresso «Intel») e la Nippon Steel Semiconductor (in appresso «NPNX») (5) dopo che le società avevano fornito prove sufficienti per dimostrare di essere recentemente entrate sul mercato.

Nell'ambito dell'inchiesta la Commissione ha assunto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della presente procedura e ha effettuato controlli presso la sede del seguente produttore in Giappone:

- NPNX, Tateyama.

IV. Risultati dell'inchiesta (6) Dall'inchiesta è emerso che la Intel e la NPNX avevano concluso l'accordo nel marzo 1991 e avviato la produzione commerciale di EPROM in Giappone in base a tale accordo nella prima metà del 1993, ovvero dopo il periodo dell'inchiesta originaria (1o aprile 1986-31 marzo 1987). È stato inoltre accertato che, nell'ambito dell'accordo fra la Intel e la NPNX, la produzione totale di quest'ultima è stata venduta alla Intel, che aveva il pieno controllo della produzione in questione.

È inoltre emerso che durante il periodo dell'inchiesta relativa al presente riesame la Intel non ha esportato nella Comunità le EPROM prodotte nel quadro dell'accordo con la NPNX, ma che era fermamente intenzionata a farlo una volta che fosse stato accettato l'impegno offerto alla Commissione.

Nel corso dell'inchiesta relativa al presente riesame, la Intel ha comunicato alla Commissione di aver concluso un accordo, simile a quello stipulato con la NPNX, con la Sharp Corporation, Giappone («Sharp»). Detto accordo era stato concluso dopo che la Intel aveva presentato la domanda di riesame. La Sharp è una delle società dalle quali erano stati accettati impegni nel corso della procedura iniziale.

La Intel ha presentato informazioni particolareggiate secondo le quali l'accordo con la Sharp è simile a quello stipulato con la NPNX per quanto riguarda le disposizioni relative al trasferimento di tecnologia, al controllo della produzione e alla commercializzazione dei prodotti in questione.

Dato il tipo di accordi di produzione con la NPNX e la Sharp, la Commissione ha stabilito che la Intel può essere considerata il fabbricante dei prodotti in questione.

È stato inoltre accertato che il valore normale dei prodotti Intel non era inferiore al prezzo dell'impegno applicando, durante il periodo dell'inchiesta, gli stessi metodi utilizzati per gli altri produttori giapponesi.

Non è stata svolta nessuna nuova inchiesta relativa al pregiudizio in quanto non è stata chiesta, né ritenuta opportuna.

V. Impegni (12) In base ai risultati dell'inchiesta si ritiene opportuno che la Commissione accetti l'offerta di impegno presentata dalla Intel secondo i termini proposti dagli altri produttori giapponesi. Una decisione diversa sarebbe discriminatoria nei confronti della Intel oppure degli altri produttori giapponesi.

I ricorrenti e la Intel sono stati informati in merito ai principali fatti e considerazioni, in particolare per quanto riguarda il calcolo del valore normale, in base ai quali la Commissione intendeva accettare l'impegno offerto dalla Intel e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

A questo proposito non è stata presentata alcuna osservazione.

Qualora il produttore interessato ritirasse l'impegno oppure la Commissione avesse motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato, la Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, potrebbe istituire immediatamente un dazio provvisorio in base ai risultati e alle conclusioni dell'inchiesta svolta nell'ambito della presente procedura di riesame. Il Consiglio potrebbe in seguito istituire un dazio definitivo in base alle informazioni raccolte nel corso della presente inchiesta.

Il comitato consultivo è stato consultato in merito all'accettazione dell'impegno offerto e non ha fatto obiezioni.

Dato che il presente riesame si riferisce unicamente alla situazione di un produttore giapponese, le misure istituite dal regolamento (CEE) n. 577/91 suddetto non sono modificate o confermate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e pertanto la data alla quale dovevano scadere ai sensi di tale disposizione rimane invariata,

DECIDE:

Art. unico

È accettato l'impegno offerto dalla Intel Corporation nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici detti EPROM (memorie di sola lettura programmabili e cancellabili), originari del Giappone.

L'accettazione ha effetto a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2860/93 del Consiglio (6).

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 1993. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente (5) La Intel inizialmente ha concluso l'accordo di subappalto con la NMB Semiconductor Co. Ltd, ma quest'ultima in seguito ha assunto il nuovo nome di NPNX dopo essere stata rilevata dalla Nippon Steel Corporation, Tokyo, Giappone nel marzo 1993. L'accordo con la Intel non è stato modificato in seguito a questi cambiamenti. (6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.