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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 1993 relativa alla conclusione della Convenzione sulla diversità biologica (93/626/CEE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione1,

visto il parere del Parlamento europeo2,

visto il parere del Comitato economico e sociale3,

considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno partecipato, sotto gli auspici del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ai negoziati per la preparazione della Convenzione sulla diversità biologica;

considerando che, in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, la Comunità e tutti gli Stati membri hanno firmato la Convenzione sulla diversità biologica;

considerando che la Convenzione, conformemente all'articolo 34, è aperta alla ratifica, accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica;

considerando che la protezione dell'ambiente, conformemente all'articolo 130 R del trattato, fa parte degli obiettivi della Comunità che includono la protezione della natura e della diversità biologica;

considerando che la Comunità ha già realizzato, sui territori ai quali si applica il trattato, numerose azioni per la salvaguardia della diversità biologica; che tali misure contribuiscono e contribuiranno in modo significativo alla protezione della diversità biologica a livello mondiale;

considerando che la conservazione della diversità biologica è un problema di portata mondiale e che è quindi opportuno che la Comunità e gli Stati membri partecipino agli sforzi internazionali volti alla realizzazione di tale obiettivo, segnatamente incentivando la protezione e l'utilizzazione durevole della diversità biologica e concludendo accordi sulla sua utilizzazione e la ripartizione dei benefici che ne derivano;

considerando che, dati i provvedimenti che la Comunità ha già adottato in alcuni settori soggetti alla Convenzione, essa deve anche intraprendere un'azione a livello internazionale nei suddetti settori;

considerando che, nel quadro delle rispettive competenze nei settori contemplati dalla Convenzione, è auspicabile che la Comunità e gli Stati membri diventino parti contraenti in modo che possano adempiere adeguatamente a tutti gli obblighi previsti dalla Convenzione;

considerando che è pertanto opportuno approvare la Convenzione,

DECIDE:

Art. 1

La Convenzione sulla diversità biologica, firmata a Rio de Janeiro nel giugno 1992, è approvata a nome della Comunità economica europea.

Il testo della Convenzione figura nell'allegato A della presente decisione.

Art. 2

1. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità economica europea, al deposito dello strumento di approvazione presso il segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 34, paragrafo 1 della Convenzione.

2. Contemporaneamente il presidente deposita, a nome della Comunità economica europea, la dichiarazione sulle competenze enunciata nell'allegato B della presente decisione, conformemente all'articolo 34, paragrafo 3 della Convenzione, unitamente al testo della dichiarazione contenuta nell'allegato C della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1993. Perl il Consiglio Il Presidente Ph. MAYSTADT Fatto a Rio de Janeiro, il cinque giugno millenovecentonovantadue.