DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 novembre 1993 relativa all'istituzione di un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (93/619/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
considerando che l'attuazione del regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura richiede la partecipazione di personale scientifico altamente qualificato, specialmente per quanto concerne l'applicazione delle conoscenze in materia di biologia marina e della pesca, di tecnologia della pesca, di economia della pesca o di altre discipline analoghe, o per quanto concerne le esigenze della ricerca nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
considerando che tale partecipazione deve aver luogo nell'ambito di un comitato permanente istituito presso la Commissione;
considerando che le attribuzioni dell'attuale comitato scientifico e tecnico per la pesca istituito con decisione 79/572/CEE della Commissione1, modificata dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, devono essere modificate in conseguenza; che per motivi di chiarezza occorre sostituire detta decisione,
DECIDE:
Art. 1
È istituito, presso la Commissione, un comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, in appresso denominato il «comitato».
Art. 2
1. Il comitato può essere consultato periodicamente dalla Commissione per quanto riguarda tutti i problemi relativi alla regolamentazione relativa all'accesso alle zone ed alle risorse alieutiche comunitarie, nonché allo sfruttamento delle stesse.
2.
Il comitato elabora annualmente una relazione sulla situazione delle risorse alieutiche e sull'evoluzione dell'attività di pesca, tenendo conto in particolare degli aspetti biologici e tecnici.
Esso riferisce inoltre sulle implicazioni economiche della situazione delle risorse alieutiche.
3. Il comitato presenta una relazione annuale sui lavori e sulle esigenze in materia di coordinamento della ricerca scientifica, tecnica ed economica per il settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. Il comitato può richiamare l'attenzione della Commissione su qualsiasi problema di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
Art. 3
Il comitato è composto di ventotto membri al massimo.
Art. 4
I membri del comitato sono nominati dalla Commissione fra personalità scientifiche altamente qualificate e aventi competenza nelle materie indicate all'articolo 2.
Art. 5
Il comitato elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti. L'elezione ha luogo a maggioranza semplice dei membri.
Art. 6
1.
Il mandato dei membri, del presidente e dei vicepresidenti del comitato ha una durata di due anni. Esso è rinnovabile. Il presidente ed i vicepresidenti del comitato non possono tuttavia essere rieletti immediatamente dopo aver esercitato la loro funzione per due periodi consecutivi di due anni. Le funzioni non sono retribuite.
Allo scadere del periodo di due anni i membri, il presidente o i vicepresidenti del comitato restano in funzione fino al momento in cui si sia provveduto allo loro sostituzione o al rinnovo del loro mandato.
2. Qualora un membro, il presidente o un vicepresidente del comitato ritengano di trovarsi nell'impossibilità di esercitare il proprio mandato, ovvero rassegnino le dimissioni, essi sono sostituiti per la rimanente durata del mandato conformemente alle disposizioni, secondo il caso, dell'articolo 4 o dell'articolo 5.
Art. 7
1. In accordo con i servizi della Commissione, il comitato può costituire nel proprio ambito dei gruppi di lavoro.
2. I gruppi di lavoro hanno l'incarico di riferire al comitato sugli argomenti da essi indicati.
Art. 8
1. Il comitato ed i gruppi di lavoro si riuniscono su convocazione di un rappresentante della Commissione.
2. Tale rappresentante, nonché gli altri funzionari ed agenti interessati della Commissione assistono alle riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro.
3. Il rappresentante della Commissione può invitare a partecipare alle riunioni anche personalità aventi competenze particolari in ordine all'argomento all'esame.
4. La Commissione assicura la segreteria del comitato e dei gruppi di lavoro.
Art. 9
1.
Le deliberazioni del comitato vertono sulle richieste di parere formulate dalla Commissione. Non sono seguite da alcuna votazione.
Nel richiedere il parere del comitato, la Commissione può fissare un termine entro cui esso dovrà essere formulato.
2. Qualora il parere richiesto sia oggetto di consenso unanime dei membri del comitato, questi elaborano conclusioni comuni. Qualora non si verifichi un consenso unanime, le varie posizioni prese nel corso delle deliberazioni devono figurare in un resoconto redatto sotto la responsabilità del rappresentante della Commissione.
Art. 10
In conformità dell'articolo 214 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza attraverso i lavori del comitato qualora il rappresentante della Commissione comunichi loro che il parere richiesto riguarda un argomento di carattere riservato.
In tal caso solo i membri del comitato, nonché il rappresentante e gli altri funzionari ed agenti interessati della Commissione assistono alle riunioni.
Art. 11
1. La decisione 79/572/CEE è abrogata.
2. I membri del comitato scientifico e tecnico per la pesca, in forza della decisione di cui al paragrafo 1, sono membri del comitato fino alla scadenza del loro mandato.
3. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano, mutatis mutandis, al momento della scadenza del mandato dei membri di cui al paragrafo 2.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1993. Per la Commissione Yannis PALEOKRASSAS Membro della Commissione