DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1993 concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera sull'emendamento della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito (96/155/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 della convenzione tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito1 conferisce al comitato congiunto istituito da detta convenzione il potere di formulare raccomandazioni per modificarla;
considerando che la convenzione è stata modificata per consentire l'adesione di nuove parti contraenti;
considerando che le modifiche in questione sono oggetto della raccomandazione n. 1/93 del comitato congiunto; che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere relativo a detta raccomandazione,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo al fine di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente Ph. MAYSTADT