DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 dicembre 1993 che chiude una procedura antidumping e che constata la scadenza delle misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di motori fuoribordo originari del Giappone (93/672/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 9 e 15, paragrafo 5, sentito il comitato consultivo istituito da detto regolamento,
A. PROCEDURA1 Nell'agosto 1992 la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura di riesame2 delle misure antidumping relative a taluni motori fuoribordo originari del Giappone. Il riesame è stato avviato ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, su richiesta della maggioranza dell'industria comunitaria interessata, rappresentata dalla società OMC di Bruges, Belgio e dalla società SELVA di Tirano, Italia.
La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, il rappresentante del paese esportatore nonché i ricorrenti, e ha offerto alle parti interessate la possibilità di rendere noto per iscritto il loro punto di vista e di essere sentite.
La Commissione ha raccolto tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha svolto inchieste in loco presso i produttori ricorrenti della Comunità, nonché presso un certo numero di importatori collegati.
B. RITIRO DELLA DENUNCIA, CHIUSURA DEL RIESAME, SCADENZA DELLE MISURE (4) In tale fase della procedura l'esame delle informazioni ottenute non consentiva di concludere che la scadenza delle misure in vigore avrebbe provocato un ulteriore pregiudizio.
Alla Commissione è stato inoltre comunicato dai produttori comunitari ricorrenti che uno di loro, rappresentante il 95 % della produzione, trasferiva le proprie attività di produzione all'esterno della Comunità e che i ricorrenti ritiravano la denuncia e la richiesta presentate in vista del riesame delle misure in vigore relative ai motori fuoribordo originari del Giappone.
Di conseguenza, la Commissione ritiene che debba essere chiusa la procedura concernente le misure antidumping relative alle importazioni di motori fuoribordo originari del Giappone e constata, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la scadenza di dette misure,
DECIDE:
Art. 1
È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni motori fuoribordo originari del Giappone.
Art. 2
Le misure antidumping relative alle importazioni di taluni motori fuoribordo originari del Giappone cessano di avere effetto.
Art. 3
La presente decisione acquista efficacia il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1993. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione