DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1993 concernente la conclusione della convenzione doganale relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali ad uso commerciale (1956) e l'applicazione della risoluzione delle Nazioni Unite, del 2 luglio 1993, sull'applicabilità dei carnet de passage en douane e dei carnet CPD per i veicoli stradali ad uso commerciale (94/111/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la convenzione relativa all'importazione temporanea dei veicoli stradali ad uso commerciale, negoziata nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e firmata a Ginevra il 18 maggio 1956, concerne le condizioni e le modalità di importazione temporanea dei veicoli stradali ad uso commerciale, sia nel territorio doganale della Comunità che in quello dei paesi terzi, e costituisce un accordo doganale che può contribuire allo sviluppo degli scambi internazionali;
considerando che tale convenzione è aperta all'adesione delle organizzazioni di integrazione economica regionale, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2 bis;
considerando altresì che tutti gli Stati membri della Comunità sono parti contraenti di tale convenzione;
considerando che uno strumento di adesione deve essere depositato presso il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, affinché la Comunità possa divenire parte contraente;
considerando che non è necessario esprimere riserve nei confronti dell'articolo 38 di tale convenzione e che le disposizioni comunitarie in materia di ammissione temporanea dei veicoli stradali ad uso commerciale sono, allo stato attuale, conformi a quelle della convenzione in questione;
considerando che conviene approvare la convenzione;
considerando che conviene accettare, contemporaneamente, la risoluzione del 2 luglio 1993 delle Nazioni Unite sull'applicabilità dei carnet de passage en douane e dei carnet CPD per i veicoli stradali ad uso commerciale;
DECIDE:
Art. 1
1.
È approvata a nome della Comunità la convenzione doganale relativa all'importazione dei veicoli stradali ad uso commerciale.
Il testo della convenzione figura nell'allegato I.
2. È accettata a nome della Comunità la risoluzione del 2 luglio 1993 delle Nazioni Unite sull'applicabilità dei carnet de passage en douane e dei carnet CPD per i veicoli stradali ad uso commerciale, alle condizioni indicate nell'allegato II della presente decisione.
Art. 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di adesione della convenzione a nome della Comunità.
2. La persona abilitata notifica al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite l'accettazione della risoluzione.
3. La Commissione è autorizzata, previa consultazione degli Stati membri e del deposito dello strumento di adesione di cui al paragrafo 1, a trasmettere al segretario generale delle Nazioni Unite l'informazione prevista nell'articolo 33, paragrafo 2 bis della convenzione.
Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente R. URBAIN