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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 relativa all'applicazione provvisoria di taluni accordi e protocolli tra la Comunità economica europea e determinati paesi terzi sul commercio dei prodotti tessili (Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica ceca, Georgia, Kazakistan, Repubblica kirghisa, Lettonia, Lituania, Moldavia, Mongolia, Romania, Federazione russa, Repubblica slovacca, Slovenia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan) (94/277/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, accordi sul commercio dei prodotti tessili con Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Repubblica kirghisa, Lettonia, Lituania, Moldavia, Mongolia, Federazione russa, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan;

considerando che gli accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili con Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Repubblica kirghisa, Lettonia, Lituania, Moldavia, Mongolia, Federazione russa, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan dovrebbero essere applicati su base provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1993, in attesa che vengano espletate le procedure di conclusione e fatta salva la reciproca applicazione provvisoria da parte dei paesi partner;

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili con la Slovenia;

considerando che l'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili con la Slovenia dovrebbe essere applicato su base provvisoria a decorrere dal 1° settembre 1993, in attesa che vengano espletate le procedure di conclusione e fatta salva la reciproca applicazione provvisoria da parte della Slovenia;

considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, protocolli aggiuntivi agli accordi europei sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Romania;

considerando che i protocolli aggiuntivi, tra la Comunità e, rispettivamente, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, agli accordi europei sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica federativa ceca e slovacca dovrebbero essere applicati su base provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1993, in attesa che vengano espletate le procedure di conclusione e fatta salva la reciproca applicazione provvisoria da parte dei paesi partner;

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili con la Romania dovrebbe essere applicato su base provvisoria a decorrere dal 1° maggio 1993, in attesa che vengano espletate le procedure di conclusione e fatta salva la reciproca applicazione provvisoria da parte del paese partner;

considerando che il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili con la Repubblica di Bulgaria dovrebbe essere applicato su base provvisoria a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo interinale firmato l'8 marzo 1993 tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Bulgaria, in attesa che vengano espletate le procedure di conclusione e fatta salva la reciproca applicazione provvisoria da parte del paese partner,

DECIDE:

Art. 1

Gli accordi bilaterali sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea, da una parte, e Albania, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Repubblica kirghisa, Lettonia, Lituania, Moldavia, Mongolia, Federazione russa, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan vengono applicati su base provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1993, in attesa della loro conclusione formale e fatta salva l'applicazione reciproca da parte dei paesi partner.

L'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Slovenia viene applicato su base provvisoria a decorrere dal 1° settembre 1993, in attesa della sua conclusione formale e fatta salve l'applicazione reciproca da parte della Slovenia.

I protocolli aggiuntivi, tra la Comunità e, rispettivamente, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, agli accordi europei sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, vengono applicati su base provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 1993, in attesa della loro conclusione formale e fatta salva l'applicazione reciproca da parte dei paesi partner.

Il protocollo aggiuntivo all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Romania viene applicato su base provvisoria a decorrere dal 1° maggio 1993, in attesa della sua conclusione formale e fatta salva l'applicazione reciproca da parte della Romania.

Il potocollo aggiuntivo all'accordo europeo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità economica europea e la Bulgaria viene applicato su base provvisoria a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo interinale firmato l'8 marzo 1993 tra la Comunità europea e la Bulgaria, in attesa della sua conclusione formale e fatta salva l'applicazione reciproca da parte della Bulgaria.

Art. 2

I testi degli accordi e dei protocolli siglati sono acclusi alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente W. CLAES