DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1993 relativa all'azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea concernente la conferenza di avvio del patto di stabilità (93/728/PESC)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, segnatamente gli articoli J.3 e J.11,
viste le conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 1993 relative a un patto di stabilità in Europa e gli orientamenti generali del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 secondo cui un patto di stabilità destinato a risolvere il problema delle minoranze e a rafforzare l'inviolabilità delle frontiere costituirà un elemento essenziale di azione comune per promuovere la stabilità, il consolidamento del processo democratico e lo sviluppo della cooperazione regionale nell'Europa centrale e orientale,
viste le conclusioni del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre in cui si invita il Consiglio a fare dell'iniziativa per un patto di stabilità in Europa un'azione comune, in conformità del trattato sull'Unione europea,
DECIDE:
Art. 1
L'Unione europea convocherà una conferenza per avviare un patto di stabilità in Europa, che dovrà svolgersi a Parigi verso il mese di aprile 1994 e alla quale saranno invitati come partecipanti i paesi principalmente interessati dall'iniziativa, i paesi limitrofi dei paesi principalmente interessati, gli Stati che possono apportare un contributo particolare all'attuazione dell'iniziativa, i paesi interessati alla stabilità dell'Europa a titolo dei loro impegni in materia di difesa e i paesi che hanno concluso con l'Unione accordi di associazione (Albania, Austria, Belarus, Bulgaria, Canada, Cipro, Estonia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Lituania, Malta, Moldova, Norvegia, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Russia, Santa Sede, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Ungheria), nonché i rappresentanti delle organizzazioni internazionali interessate dall'iniziativa in questione (CSCE, Consiglio d'Europa, UEO, NATO e Nazioni Unite). Questi paesi e organizzazioni sarebbero disposti ad accettare il concetto e le modalità della conferenza approvati dall'Unione al termine delle consultazioni formali che essa condurrà. Gli altri Stati partecipanti alla CSCE che accettassero tale concetto e tali modalità sarebbero parimenti invitati in qualità di osservatori.
Art. 2
La conferenza di avvio svolgerà un'azione diplomatica preventiva, volta a promuovere relazioni di buon vicinato e ad incitare i paesi, segnatamente mediante la conclusione di appropriati accordi, a consolidare le loro frontiere e a risolvere i problemi relativi alle minoranze nazionali. Questi accordi, unitamente ad accordi complementari, dovranno costituire la base di un patto di stabilità da trasmettere alla CSCE, che ne sarà la custode.
Art. 3
Ai fini della sua preparazione, la conferenza di avvio sarà preceduta da una fase di consultazioni formali condotte dall'Unione con tutti i paesi e le organizzazioni interessati dal progetto.
Art. 4
Le modalità proprie dello svolgimento di questa conferenza, del processo di negoziazione e del patto di stabilità sono definite nelle relazioni sul patto di stabilità approvate dal Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 1993.
Art. 5
La conferenza di avvio sarà organizzata dal paese ospitante in stretto coordinamento con la presidenza. La presente decisione non comporta alcuna spesa operativa.
Art. 6
La presente decisione entra in vigore in data odierna. Essa disciplina la prima fase dell'azione comune che si conclude dopo la riunione della conferenza di avvio. Il Consiglio prenderà a tempo debito le disposizioni necessarie al proseguimento dell'azione comune.
Art. 7
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente W. CLAES