diritto.io

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 1994 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di colofonia di gemma originaria della Repubblica popolare cinese (94/82/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO1 Nel maggio 1992 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dalla «Associaçao dos Industriais Exportadores de Produtos Resinosos» (AIEPR) (in presieguo «la ricorrente»), per conto delle società aderenti la cui produzione complessiva di colofonia di gemma rappresenterebbe una proporzione notevole della produzione globale comunitaria.

La denuncia conteneva elementi di prova, relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni del prodotto in oggetto originario della Repubblica popolare cinese e al pregiudizio notevole da esse derivanti, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di colofonia di gemma, di cui al codice NC 3806 10 10.

La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e la ricorrente. La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite.

La Commissione ha chiesto e ricevuto informazioni scritte particolareggiate dai produttori comunitari, dagli esportatori cinesi e da alcuni importatori.

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: a) Produttori comunitari:

- Socer - Sociedade Central de Resinas SA, Lisbona, Portogallo,

- Lagoa, Henriques & Pedroso Lda, Pedrógao Grande, Portogallo,

- Resipez - Indústria & Comércio de Resinas Lda, Leiria, Portogallo,

- Mariano Lopes Morgado & Companhia Lda, Arganil, Portogallo,

- Manuel Inácio Pimpao & Filhos Lda, Maceira Lis, Portogallo.

Tutti i produttori comunitari suddetti sono membri della ricorrente. b) Importatori nella Comunità:

- Abieta Chemie GmbH, Augsburg, Germania,

- Hermann Ter Hell & Co, Hamburg, Germania,

- Hercules BV, Rijswijk, Paesi Bassi,

- Integrated Chemicals BV Lisse, Paesi Bassi.

La Commissione ha inviato questionari ai sette esportatori cinesi noti all'inizio del procedimento. Detti esportatori hanno risposto al questionario.

Gli esportatori noti sono i seguenti:

- Hunan Provincial Native Produce & Animal By-products Import & Export Corp., Chang Sha City, Hunan Province, RPC,

- Fujian Provincial Native Produce & Animal By-products Import & Export Corp., Beijing, RPC,

- China (TUHSU) Forest Chemical Products Import & Export Corp., Beijing, RPC,

- Guangdong Native Produce Import & Export Corp., Guangzhou, RPC,

- Jiangxi Native Produce Import & Export Corp., Nanchang, RPC,

- Yunnan Native Produce Import & Export Corp., Kunming, RPC,

- Guangxi Zhuang Autonomus Region Native Produce Import & Export Corp., Nanning, RPC.

Dato che la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato e che quindi non era possibile determinare il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88, non è stata svolta alcuna inchiesta relativa al valore normale presso le sedi degli esportatori suddetti.

Per i motivi esposti nei considerandi da 12 a 16, il valore normale è stato quindi determinato in riferimento ad un paese terzo ad economia di mercato, nella fattispecie il Brasile. Sono state pertanto chieste e ottenute informazioni dai seguenti produttori brasiliani, presso i quali tali informazioni sono state successivamente verificate:

- Resinas Yser Ltda, Campo Largo (PR), Brasile,

- Resinas Brazil Indústria & Comércio Ltda, Avaré (SP), Brasile.

Il periodo dell'inchiesta fissato dalla Commissione per la determinazione del dumping era compreso tra il 1o luglio 1991 e il 30 giugno 1992.

B. PRODOTTI IN ESAME, PRODOTTO SIMILE, INDUSTRIA COMUNITARIA E TRATTAMENTO INDIVIDUALE 1. Prodotto in esame e prodotto simile (8) Il prodotto a cui si riferisce l'avviso di apertura del presente procedimento è la colofonia di gemma, un prodotto naturale ottenuto da oleoresine fresche, di cui al codice NC 3806 10 10.

La colofonia di gemma è utilizzata in diversi settori dell'industria chimica e in particolare per la produzione di colle per carta, vernici, resinoidi, gomma di base per gomma da masticare e altri derivati.

Esiste un unico tipo di colofonia di gemma. Il prodotto non presenta differenze significative in termini di qualità, caratteristiche fisiche essenziali o applicazioni.

Gli esportatori cinesi hanno tuttavia affermato che la colofonia di gemma originaria della Cina non dovrebbe essere considerata come un prodotto simile a quella ottenuta nella Comunità, a causa di presunte differenze relative alle caratteristiche chimiche, quale il tempo di cristallizzazione o la parte volatile, nonché al processo di produzione, che era meno avanzato in Cina e ad alcune applicazioni per le quali la colofonia cinese sarebbe più adatta di quella comunitaria.

La Commissione non può accettare questa affermazione. In realtà le presunte differenze relative alle caratteristiche chimiche sono secondarie e derivano dal processo di fabbricazione che, pur essendo sostanzialmente simile, è effettuato con attrezzature più vecchie. I prodotti non possono quindi essere considerati diversi, in quanto hanno le stesse applicazioni e sono quindi intercambiabili, come risulta dalla rapida penetrazione della colofonia di origine cinese, che, sul mercato della Comunità, ha in parte sostituito il prodotto comunitario (vedi considerando 20).

La Commissione ha quindi concluso che la colofonia di gemma prodotta e venduta dall'industria comunitaria costituisce un prodotto simile a quello importato dalla Cina, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Per gli stessi motivi è stato considerato che la colofonia di origine brasiliana era un prodotto simile a quella di origine cinese e comunitaria.

2. Industria comunitaria (9) La Commissione ha riscontrato che nel periodo dell'inchiesta i produttori comunitari in nome dei quali è stata presentata la denuncia hanno prodotto il 61 % circa della produzione comunitaria complessiva del prodotto simile, cioè una proporzione notevole di tutta la produzione comunitaria.

La Commissione conclude quindi che i ricorrenti costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

3. Trattamento individuale (11) Gli esportatori cinesi hanno chiesto che nei loro confronti fossero stabiliti margini di dumping individuali.

A questo proposito la Commissione ricorda che l'applicazione del trattamento individuale nei confronti di tali esportatori può incidere sul risultato del calcolo del dazio antidumping generale o addirittura alterare il risultato stesso, pregiudicando in tal modo la proporzionalità e l'efficacia delle misure. Inoltre, in un paese quale la Repubblica popolare cinese, è estremamente difficile stabilire in pratica se una società sia effettivamente, di diritto e di fatto, indipendente dallo Stato e in particolare se l'indipendenza di cui una società sembra fruire in un determinato momento abbia carattere definitivo.

Attualmente, inoltre, la Commissione non può effettuare un controllo attendibile delle dichiarazioni degli esportatori cinesi sui costi e sui prezzi, dato che l'economia è ancora soggetta ad un regime di pianificazione centrale. La Commissione ha quindi concluso che, nella fattispecie, non è opportuno abbandonare la procedura normalmente seguita, secondo la quale per i paesi a commercio di Stato è stabilito un unico dazio antidumping e che, per evitare risultati arbitrari e per prevenire l'elusione del dazio, deve essere stabilito un unico margine.

C. DUMPING 1. Valore normale a) Paese di riferimento (12) Poiché la Repubblica popolare cinese non è un paese ad economia di mercato, il valore normale doveva essere stabilito in base ai dati ottenuti in un paese terzo ad economia di mercato, ovvero in un paese analogo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

A tal fine la ricorrente ha proposto di stabilire il valore normale in base al prezzo della colofonia di gemma sul mercato interno in Brasile.

Gli esportatori cinesi e alcuni importatori hanno contestato la scelta del Brasile per i seguenti motivi:

- i prezzi applicati dai produttori brasiliani per le vendite sul mercato interno non potevano essere utilizzati per stabilire il valore normale a causa dell'elevato tasso di inflazione registrato nel paese e - il processo di fabbricazione in Brasile era particolarmente costoso e quindi non comparabile a quello attuato in Cina.

Essi hanno proposto, come scelta alternativa, l'Indonesia.

La Commissione si è rivolta a diverse ditte indonesiane, ma l'industria indonesiana della colofonia di gemma ha affermato di non avere intenzione di collaborare.

Dopo aver esaminato la proposta della ricorrente, la Commissione ha concluso che la scelta del Brasile era adeguata e ragionevole.

I prezzi interni in Brasile erano regolati dalle normali forze di mercato, dato il livello della domanda e il numero di produttori concorrenti.

Il Brasile è noto come il secondo produttore mondiale di colofonia e presenta considerevoli analogie con la Repubblica popolare cinese per quanto riguarda il processo di fabbricazione e l'accesso alle materie prime.

L'inflazione non incide sull'attendibilità dei prezzi interni. Sono stati inoltre applicati i necessari adeguamenti per eliminare gli effetti dell'inflazione sul confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione (vedi considerando 16). Infine, dal confronto tra i volumi esportati dal Brasile nella Comunità e il quantitativo in base al quale è stato calcolato il valore normale risultava che le vendite di colofonia di gemma sul mercato interno erano sufficienti ai fini del calcolo del valore normale. b) Valore normale (16) Il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata dei prezzi di vendita netti del prodotto simile venduto per il consumo in Brasile da un produttore brasiliano rappresentativo, dato che tali vendite sono state effettuate a prezzi che permettevano il recupero di tutti i costi adeguatamente ripartiti nel corso di normali operazioni commerciali durante il periodo dell'inchiesta. L'effetto dell'inflazione sul prezzo applicato in Brasile è stato corretto con la determinazione di un valore normale mensile.

2. Prezzo all'esportazione (17) Tutte le vendite all'esportazione sono state effettuate a clienti indipendenti nella Comunità.

I prezzi all'esportazione sono stati quindi calcolati in base al prezzo effettivo pagato o pagabile dagli importatori indipendenti per il prodotto venduto all'esportazione nella Comunità ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

3. Confronto (18) Il valore normale è stato confrontato con i prezzi all'esportazione prendendo in esame le singole transazioni commerciali e allo stesso stadio commerciale.

Ai fini di un equo confronto, sono stati applicati adeguamenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 per quanto riguarda le differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, per le quali sono stati presentati sufficienti elementi di prova. Riguardo alle differenze inerenti alle spese di vendita, sono stati apportati adeguamenti, secondo i casi, tanto al valore normale quanto al prezzo all'esportazione, in relazione a trasporto, assicurazione, imballaggio, modi di pagamento e retribuzioni del personale addetto alla vendita.

4. Margine di dumping (19) Dal confronto risulta l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine pari all'importo di cui il valore normale, così stabilito, superava il prezzo all'esportazione nella Comunità.

In media ponderata, il margine di dumping espresso in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria è del 17,4 %.

D. PREGIUDIZIO 1. Importazioni oggetto di dumping a) Volume (20) Il consumo comunitario di colofonia di gemma è passato da 133 549 t nel 1989 a 169 091 t nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 24 %.

Le importazioni di colofonia di gemma dalla Repubblica popolare cinese sono aumentate da 66 460 t nel 1989 a 107 730 t nel periodo dell'inchiesta, con un incremento del 62 %. La corrispondente quota di mercato è passata dal 48,26 % nel 1989 al 61,75 % nel periodo dell'inchiesta. b) Prezzi (21) Per calcolare il margine di sottoquotazione dei prezzi, la Commissione ha confrontato il prezzo medio dei prodotti importati dalla Cina (franco frontiera comunitaria, dazio corrisposto) e il prezzo di vendita, calcolato a livello franco fabbrica, del prodotto venduto dai produttori comunitari.

Su tale base, è stato accertato che nel periodo dell'inchiesta i prezzi del prodotto importato dalla Repubblica popolare cinese erano nettamente inferiori ai prezzi della colofonia venduta dai produttori comunitari. Nel periodo dell'inchiesta il margine medio di sottoquotazione era del 20,7 %.

2. Situazione dell'industria comunitaria (23) La produzione dell'industria comunitaria è scesa da 31 400 t nel 1989 a 29 400 t nel 1990, a 26 240 t nel 1991 e a 25 528 t nel periodo dell'inchiesta. Tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta la produzione ha quindi subito un calo del 18 %.

Il coefficiente di sfruttamento degli impianti dei produttori comunitari per la colofonia di gemma è sceso dal 59 % nel 1989 al 55 % nel 1990, al 49 % nel 1991 e al 48 % nel periodo dell'inchiesta.

Le vendite dell'industria comunitaria sul mercato della Comunità erano di 29 000 t nel 1988, 33 000 t nel 1990, 29 000 t nel 1991 e 24 000 t nel periodo dell'inchiesta. Tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta le vendite sono quindi scese del 17,2 %, mentre nello stesso periodo il consumo è aumentato del 24 %.

La quota di mercato dei produttori comunitari, che era passata dal 19,2 % nel 1989 al 21,10 % nel 1990, è successivamente scesa al 16,20 % nel 1991 e al 13,14 % nel periodo dell'inchiesta.

I prezzi di vendita dell'industria comunitaria, espressi in valori costanti, sono rimasti stabili tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta.

Dato l'andamento dei prezzi e dei costi di produzione, tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta quasi tutti i produttori comunitari interessati hanno subito perdite.

Nel periodo dell'inchiesta tale tendenza è stata confermata, dato che tutti i produttori comunitari subivano perdite sulla maggior parte delle vendite. Le perdite corrispondevano in media al 7 % sul giro d'affari.

L'occupazione nell'industria comunitaria è costantemente diminuita, scendendo del 9 % circa nel 1990, del 12 % circa nel 1991 e del 17 % circa nel periodo dell'inchiesta. Tra il 1989 e il periodo dell'inchiesta il calo complessivo dell'occupazione è stato del 34 % circa.

3. Conclusione (30) Dato che negli ultimi quattro anni il mercato comunitario ha avuto un'espansione del 24 %, l'industria comunitaria avrebbe dovuto beneficiare di un incremento delle vendite, con la conseguente riduzione dei costi e l'aumento dei profitti. La situazione dell'industria comunitaria si è invece deteriorata ed è stata caratterizzata dal calo della produzione e delle vendite, dalla riduzione del coefficiente di sfruttamento degli impianti, dalla perdita della quota di mercato a favore degli esportatori cinesi, nonché da perdite finanziarie.

Tali fattori hanno avuto conseguenze negative sulla situazione economica e finanziaria dell'industria comunitaria che ha quindi subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

E. NESSO CAUSALE TRA LE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING E IL PREGIUDIZIO 1. Conseguenze delle importazioni oggetto di dumping (31) La Commissione ha accertato che il calo della quota di mercato e del volume delle vendite dell'industria comunitaria, nonché il deterioramento dei risultati finanziari e le conseguenti perdite subite, hanno coinciso con il sostanziale incremento del volume delle importazioni di colofonia di gemma dalla Cina.

Inoltre, poiché il mercato del prodotto in oggetto è trasparente e dato che il prezzo è il principale elemento dell'immissione in commercio, i bassi prezzi della colofonia oggetto di dumping hanno avuto un'incidenza negativa sui risultati dell'industria comunitaria.

2. Effetti di altri fattori (32) La Commissione ha esaminato se il pregiudizio subito dall'industria comunitaria potesse essere attribuito ad altri fattori, quali, tra l'altro, il volume e i prezzi delle importazioni da altri paesi.

Le importazioni dalla Cina corrispondevano all'86 % di tutte le importazioni di colofonia di gemma nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. Le altre importazioni erano originarie principalmente dall'Indonesia. Dato che queste ultime importazioni sono iniziate soltanto recentemente e hanno una quota di mercato relativamente modesta rispetto a quella delle importazioni dalla Cina, la Commissione non aveva motivi per concludere che il pregiudizio notevole potesse essere attribuito agli effetti di tali importazioni.

La Commissione conclude che le importazioni di colofonia di gemma originaria della Repubblica popolare cinese, a causa dei prezzi eccessivamente bassi dovuti alle pratiche di dumping e alla considerevole quota del mercato comunitario, considerate isolatamente, hanno provocato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ (35) Nel corso delle consultazioni previste a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha ricevuto dichiarazioni dalla maggior parte degli Stati membri nelle quali si affermava che nel caso in esame non era nell'interesse della Comunità istituire misure antidumping.

Nelle dichiarazioni si metteva in rilievo, tra l'altro, che gli effetti negativi delle misure antidumping sugli utenti di colofonia di gemma sarebbero state del tutto sproporzionate ai vantaggi che l'industria comunitaria avrebbe tratto da tali misure. L'industria comunitaria è infatti costituita da medie imprese, situate unicamente in uno Stato membro, che utilizzano una risorsa naturale limitata. Anche se venissero istituite misure antidumping, il mercato comunitario continuerebbe a dipendere in gran parte dalle importazioni, poiché la capacità di produzione dell'industria comunitaria soddisfa soltanto una piccola parte della domanda.

La colofonia di gemma è un prodotto di base utilizzato in numerose industrie (per esempio per la produzione di pneumatici, carta, vernici e adesivi), che sono situate in quasi tutti gli Stati membri e che hanno una grande rilevanza in termini di valore aggiunto e di occupazione. Per tali aziende l'istituzione di misure antidumping implicherebbe un aumento sostanziale dei rispettivi costi di produzione, poiché devono costantemente rifornirsi di quantitativi rilevanti di colofonia. Le misure antidumping rappresenterebbero quindi un rischio per la situazione di tali industrie.

È stato inoltre affermato che l'istituzione di misure antidumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio, poiché, provocando un significativo aumento del prezzo della colofonia, favorirebbe la rapida penetrazione sul mercato comunitario di prodotti succedanei che, per il momento, non rappresentano una valida alternativa a causa del prezzo elevato.

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che non sarebbe appropriato applicare misure protettive e che la prosecuzione del procedimento non risponderebbe all'interesse della Comunità.

G. COMITATO CONSULTIVO (37) Il comitato consultivo ha sollevato obiezioni sulla conclusione del presente procedimento antidumping. Di conseguenza, secondo le disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88, il procedimento è chiuso se nel termine di un mese il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente. La presente decisione sarà allora pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

DECIDE:

Art. unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di colofonia di gemma originaria della Repubblica popolare cinese, di cui al codice NC 3806 10 10.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1994. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione