DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 gennaio 1994 relativa alle regole procedurali comuni per i benestare tecnici europei (94/23/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione1, in particolare l'allegato II,
considerando che questa direttiva prevede all'articolo 8 che il benestare tecnico può essere accordato a determinati prodotti, in particolare ai prodotti per cui non esiste né una normativa armonizzata, né una norma nazionale riconosciuta e ai prodotti che si discostano notevolmente dalle norme armonizzate o dalle norme nazionali riconosciute;
considerando che l'introduzione delle domande, la preparazione e la concessione dei benestare tecnici devono aver luogo secondo procedure comuni; che l'allegato II della direttiva prevede anche che queste regole procedurali comuni siano adottate dalla Commissione in base al parere del comitato, conformemente all'articolo 20 della direttiva;
considerando che queste regole procedurali comuni sono state oggetto di parere positivo da parte del comitato previsto dalla direttiva alla sua riunione del 22 aprile 1993, conformemente alle procedure previste da detta direttiva,
DECIDE:
Art. unico
L'introduzione delle domande, la preparazione e la concessione dei benestare tecnici europei, a titolo della direttiva 89/106/CEE, hanno luogo secondo le procedure comuni previste nell'allegato alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1994. Per la Commissione Martin BANGEMANN Membro della Commissione