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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 21 febbraio 1994 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul mutuo riconoscimento di talune bevande spiritose (94/357/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che le esportazioni di bevande spiritose comunitarie costituiscono una parte consistente degli scambi di prodotti di tale settore; che l'andamento delle esportazioni continua ad essere soddisfacente grazie al fatto che i prodotti comunitari sono riconosciuti come prodotti di qualità sui mercati dei paesi terzi;

considerando che il riconoscimento delle designazioni geografiche delle bevande spiritose comunitarie da parte dei paesi terzi, in particolare degli Stati Uniti d'America, costituisce un fattore di primaria importanza per il mantenimento e l'incremento delle esportazioni;

considerando che la Comunità può concludere accordi relativi al riconoscimento e alla protezione reciproca in questo settore soltanto in base al principio di reciprocità stabilito all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose1;

considerando che è necessario autorizzare la Repubblica francese a mantenere in vigore l'accordo in forma di scambio di lettere del 2 dicembre 1970 e del 18 gennaio 1971, nella misura in cui esso sia complementare all'accordo oggetto della presente decisione;

considerando che i negoziati tra la Comunità e gli Stati Uniti d'America sono sfociati nel raggiungimento di un accordo vantaggioso per entrambe le parti,

DECIDE:

Art. 1

Sono approvati a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul mutuo riconoscimento di talune bevande spiritose e la lettera allegata allo stesso.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

La Repubblica francese è autorizzata a mantenere in vigore l'accordo in forma di scambio di lettere in data 2 dicembre 1970 e 18 gennaio 1971, nella misura in cui esso sia complementare all'accordo di cui all'articolo 1.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo di cui all'articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. PANGALOS