DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 1994 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di filati sintetici per maglieria a mano, originari della Turchia (94/120/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, in particolare gli articoli 4 e 9, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO1 Nel marzo 1989 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal comitato dell'industria tessile della lana della Comunità, a nome dei produttori che rappresentano una proporzione notevole della produzione comunitaria delle merci interessate. La denuncia conteneva elementi di prova relativi alle pratiche di dumping e al pregiudizio notevole da esse derivanti che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee2, la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di filati di fibre sintetiche in fiocco per maglieria condizionati per la vendita al minuto, di cui ai codici NC 5511 10 00 e 5511 20 00.
La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i produttori comunitari. La Commissione ha offerto alle parti interessate l'opportunità di comunicare le loro osservazioni scritte, di chiedere un'audizione e di rispondere ai questionari loro inviati concernenti le informazioni necessarie ai fini della valutazione del dumping e del pregiudizio. Diversi produttori comunitari ed alcuni esportatori hanno richiesto ed ottenuto una proroga del termine fissato dalla Commissione per la risposta. Tuttavia, la maggior parte dei produttori comunitari non ha risposto al questionario, né ha fornito le informazioni richieste dalla Commissione entro il nuovo termine.
La Commissione ritiene che le informazioni fornite da alcuni produttori comunitari non siano rappresentative dell'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Di conseguenza, non è possibile esaminare ulteriormente, né controllare le dichiarazioni contenute nella denuncia relative al presunto pregiudizio. La Commissione ritiene pertanto che non sia possibile stabilire l'esistenza di un pregiudizio o la minaccia di un pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria interessata.
B. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (4) In considerazione di quanto esposto ai punti 2 e 3 la Commissione ritiene che il procedimento antidumping concernente le importazioni di alcuni tipi di filati sintetici per maglieria originari della Turchia debba essere immediatamente chiuso.
Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.
Il comitato delle industrie tessili della lana della Comunità è stato informato dei motivi che hanno indotto la Commissione a chiudere il procedimento e non ha presentato osservazioni in merito,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di filati di fibre sintetiche in fiocco per maglieria, di cui ai codici NC 5511 10 00 e 5511 20 00, originari della Turchia.
Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 1994. Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione