DECISIONE DEL CONSIGLIO del 10 marzo 1994 recante accettazione della risoluzione n. 47 in merito all'introduzione di un carnet TIR supplementare che offra una garanzia più elevata, adottata il 2 luglio 1993 dal gruppo di lavoro della Commissione economica per l'Europa (ONU) sulle questioni doganali relative ai trasporti (94/166/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la risoluzione n. 47 contiene misure che hanno come effetto, da un lato, di garantire la corretta applicazione della convenzione TIR del 1975 e, dall'altro, di aumentare il livello della garanzia nel caso dei trasporti di talune categorie di merci che presentano maggiori rischi di frode in relazione alla copertura dei dazi e di altre imposte esigibili;
considerando che, in ragione del suo contenuto, tale risoluzione riveste un interesse prioritario per la Comunità; che conviene dunque accettarla con effetto immediato,
DECIDE:
Art. 1
La risoluzione n. 47 in merito all'introduzione di un carnet TIR supplementare che offra una garanzia più elevata, adottata il 2 luglio 1993 dal gruppo di lavoro della Commissione economica per l'Europa (ONU) sulle questioni doganali relative ai trasporti è accettata a nome della Comunità con effetto immediato.
Il testo della risoluzione è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a notificare al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa l'accettazione da parte della Comunità, con effetto immediato, della risoluzione di cui all'articolo 1.
Fatto a Bruxelles, addì 10 marzo 1994. Per il Consiglio Il Presidente Y. PAPANTONIOU INTRODUZIONE DI UN CARNET TIR SUPPLEMENTARE CHE OFFRA UNA GARANZIA PIÙ ELEVATA Risoluzione n. 47 adottata il 2 luglio 1993 dal gruppo di lavoro ECE/ONU sulle questioni doganali relative ai trasporti IL GRUPPO DI LAVORO SULLE QUESTIONI DOGANALI RELATIVE AI TRASPORTI, PONENDO L'ACCENTO sull'importanza del buon funzionamento della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci sotto scorta di carnet TIR (convenzione TIR del 1975) per facilitare il trasporto internazionale tramite veicoli stradali, PREOCCUPATO del recente aumento dei casi di frode che possono mettere a repentaglio le agevolazioni previste nella convenzione TIR del 1975, CONSAPEVOLE delle difficoltà a cui deve far fronte il sistema internazionale che fornisce adeguate garanzie per le merci ad alto rischio dal punto di vista doganale, CONSIDERANDO che l'adozione quanto più possibile rapida di un carnet TIR a elevata garanzia concernente il tabacco e l'alcole contribuirebbe a risolvere questi problemi, AVENDO PRESENTI le disposizioni degli allegati 1 e 6 (nota esplicativa 0.8.3.) della convenzione TIR del 1975, DECIDE all'unanimità le seguenti misure provvisorie, applicabili in attesa dell'entrata in vigore delle corrispondenti modifiche della convenzione TIR del 1975, presumibilmente nel corso del 1994: Nel caso del trasporto di alcole e tabacchi, i cui dettagli sono forniti qui di seguito, si raccomanda alle autorità doganali di aumentare l'importo massimo imponibile alle associazioni garanti ad una somma pari a 200 000 USD: 1) alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico pari o superiore a 80 % vol (codice SH: 2207 10); 2) alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore all'80 %; acquaviti, liquori ed altre bevande spiritose; preparazioni alcoliche composte dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande (codice SH: 2208); 3) sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco (codice SH: 2402 10); 4) sigarette contenenti tabacco (codice SH: 2402 20); 5) tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione (codice SH: 2403 10). In caso di trasporto dei prodotti alcolici e del tabacco sopraindicati, le autorità doganali esigeranno carnet TIR recanti sulla copertina e su tutti i tagliandi l'indicazione «TABAC/ALCOOL» e «TOBACCO/ALCOHOL» scritta in grassetto. Nel carnet verrà inserito un foglio contenente dettagli circa le categorie di tabacco e di alcole garantite secondo le indicazioni suesposte. I vecchi carnet TIR recanti la dicitura «TABAC» e la firma del signor Westerink non sono più validi; INVITA l'Unione trasporti stradali internazionali (IRU), le associazioni nazionali garanti e le autorità doganali a prendere tutte le misure necessarie onde garantire l'adozione del carnet TIR «TABACCO/ALCOL», a decorrere dal 1o settembre 1993; INVITA le parti contraenti della convenzione TIR del 1975 a notificare al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, anteriormente al 1o settembre 1993, se accettano i carnet TIR «TABACCO/ALCOL»; INVITA il segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ad informare tutte le parti contraenti della convenzione TIR del 1975 circa l'accettazione del carnet TIR «TABACCO/ALCOL».