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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 giugno 1994 riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (94/375/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione

visto il parere del Parlamento europeo1, preso atto dello statuto del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) (2),

considerando che il Consiglio europeo, riunito ad Edimburgo l'11 e 12 dicembre 1992, ha invitato il Consiglio e la Banca europea per gli investimenti a prendere in considerazione urgentemente e con spirito costruttivo l'istituzione quanto più rapida possibile di un Fondo europeo per gli investimenti, in appresso denominato «Fondo»;

considerando che il Fondo costituisce uno strumento valido sotto il profilo economico e efficiente mediante il quale la Comunità è in grado, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti e altre istituzioni finanziarie, di contribuire in modo significativo allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori delle infrastrutture del trasporto, delle telecomunicazioni e dell'energia, nonché allo sviluppo delle piccole e medie imprese (PMI);

considerando che gli investimenti nelle reti transeuropee rivestono un'importanza fondamentale per il corretto funzionamento del mercato interno e che, secondo la procedura prevista nello statuto del Fondo, alcuni di tali investimenti possono riguardare progetti da realizzare in paesi limitrofi purché siano progetti transfrontalieri;

considerando che il sostegno agli investimenti delle PMI rappresenta un fattore d'importanza fondamentale per potenziare la creazione di posti di lavoro;

considerando che il Fondo promuoverà gli investimenti in entrambi i settori suddetti onde contribuire al perseguimento degli obiettivi comunitari;

considerando che una rapida realizzazione del Fondo promuoverà una crescita sostenibile ed equilibrata all'interno della Comunità;

considerando che l'articolo 30 dello statuto della Banca europea per gli investimenti conferisce al consiglio dei governatori della Banca il potere di istituire il Fondo e che detto consiglio ha preso la decisione di istituire il Fondo stesso e di elaborare il relativo statuto;

considerando che la Comunità ha facoltà di entrare a far parte del Fondo;

considerando che occorre garantire un adeguato coordinamento tra l'attività del Fondo e gli altri strumenti finanziari e di bilancio di cui dispone la Comunità;

considerando che la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale del Fondo, corredata di qualsiasi informazione complementare di particolare interesse comunitario;

considerando che per conseguire gli obiettivi del Fondo è opportuno classificarlo tra le banche multilaterali di sviluppo ai sensi della direttiva 89/647/CEE (3) e dalla direttiva 91/31/CEE della Commissione (4);

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Art. 1

La Comunità è membro del Fondo europeo per gli investimenti. Essa è rappresentata della Commissione.

Art. 2

La Commissione tiene il Consiglio al corrente dei lavori degli organi del Fondo europeo per gli investimenti. In particolare, essa informa il Consiglio, non appena le è possibile farlo, dei problemi che saranno esaminati dall'assemblea generale del Fondo.

Il Consiglio può procedere, su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, a un esame di tali problemi.

Fatto salvo l'articolo 3, la Commissione tiene conto dei risultati di questo esame quando prende posizione su detti problemi nell'assemblea generale del Fondo.

Art. 3

La posizione della Comunità in merito a un eventuale aumento del capitale del Fondo e alla sua partecipazione a tale aumento è decisa dal Consiglio all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1994. Per il Consiglio Il Presidente Y. PAPANTONIOU (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) Direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14). Direttiva modificata dalla direttiva 92/30/CEE della Commissione (GU n. L 110 del 28. 4. 1992, pag. 52). (4) Direttiva 91/31/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1990, recante modifica della definizione tecnica di «banche multilaterali di sviluppo» di cui alla direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi (GU n. L 17 del 23. 1. 1991, pag. 20).