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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 1994 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di triossido di antimonio raffinato originario della Repubblica popolare cinese (94/389/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/942, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO1 Nel mese di marzo 1992, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di triossido di antimonio raffinato (qui di seguito denominato TAR) di cui al codice NC 2825 80 00, originario della Repubblica popolare cinese ed ha iniziato un'inchiesta.

Il procedimento è stato iniziato in seguito ad una denuncia presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC), a nome dei produttori che complessivamente rappresentano tutta la produzione comunitaria del prodotto in questione.

La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di pratiche di dumping e del notevole pregiudizio da esse derivante che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore ed i denunzianti. La Commissione ha invitato le parti interessate a rispondere ai questionari loro inviati ed ha dato loro l'opportunità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

Cinque dei sei produttori comunitari che rappresentano circa il 90 % della produzione comunitaria di TAR hanno risposto al questionario (vedi punto 6).

Due organizzazioni commerciali cinesi, la China National Non-ferrous Metals Import and Export Corporation (CNIEC) e la China National Metals and Mineral Import and Export Corporation (Minmetals), in seguito denominate gli esportatori cinesi che hanno collaborato, hanno risposto ai questionari, hanno chiesto ed ottenuto di essere sentite dalla Commissione e hanno comunicato osservazioni iscritte.

Dopo un confronto tra le statistiche ufficiali dell'Eurostat e le risposte degli esportatori cinesi che hanno collaborato è emerso che le loro esportazioni rappresentavano meno del 14,5 % delle esportazioni cinesi totali di TAR nella Comunità nel periodo di riferimento. Oltre ai dati dell'Eurostat, non erano disponibili altre informazioni per quanto riguarda le esportazioni di altri esportatori cinesi.

La Commissione ha inviato i questionari a tutti gli importatori elencati nella denuncia. Hanno risposto ai questionari due società, ovvero - GMS (Chemiehandelsgesellschaft GmbH), Amburgo e - Non-ferrous Metals GmbH, Duesseldorf la quale è una società di vendita collegata alla CNIEC. Secondo i dati Eurostat questi due importatori rappresentavano il 20 % delle importazioni comunitarie totali di TAR dalla Cina nel periodo dell'inchiesta.

La Commissione ha verificato tutte le informazioni disponibili e considerate necessarie al fine della determinazione provvisoria del dumping e del conseguente pregiudizio. A questo proposito sono state effettuate inchieste presso le sedi delle seguenti società. a) Produttori comunitari:

- Belgio:

Campine, Bruxelles,

- Francia:

Mines de la Lucette, Parigi SICA Chauny,

- Italia:

Nuova Solmine, Massa Marittima,

- Regno Unito:

Cookson Minerals, Tyne & Wear. b) Importatori nella Comunità:

GMS (Chemiehandelsgesellschaft GmbH), Amburgo e Non-ferrous Metals GmbH, Duesseldorf. c) Sono state inoltre chieste informazioni ai produttori degli Stati Uniti, scelti come paese di riferimento per la determinazione del valore normale (vedi punti 15 e 16).

Sono stati quindi inviati questionari a diversi produttori degli Stati Uniti ed è stato effettuato un controllo presso la sede di Anzon Incorporated, Filadelfia.

L'inchiesta riguardava il periodo dal 1o marzo 1991 al 29 febbraio 1992. È stato superato il termine fissato nell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in seguito denominato «il regolamento di base») a causa delle difficoltà incontrate per trovare un produttore disposto a collaborare in un mercato analogo e della complessità dell'esame del pregiudizio.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 1. Prodotto in esame (9) Il prodotto per il quale il procedimento è stato aperto è il triossido di antimonio raffinato in polvere (formula chimica Sb2O3), di cui al codice NC 2825 80 00. Il prodotto è utilizzato principalmente come ritardante di fiamma in materie plastiche, sistemi polimerici, gomma e vernici. Esso è inoltre utilizzato come catalizzatore di polimerizzazione nella produzione di fibre di poliesteri e di polietilene, nonché come agente di fusione nell'industria del vetro e come opacizzante nell'industria ceramica.

Dall'inchiesta preliminare è emerso che il TAR non è venduto unicamente in forma di polvere, principalmente per motivi inerenti alla tutela della salute e dell'ambiente per quanto riguarda gli eventuali effetti cancerogeni dell'inalazione della polvere di TAR. Per impedire la dispersione della polvere il TAR è mescolato sempre più frequentemente con acqua o con sostanze a base di oli e venduto in forma inumidita o bagnata oppure in pasta. Il miscuglio della polvere con queste sostanze non cambia né le sue caratteristiche chimiche o fisiche di base, né l'utilizzazione finale.

Il TAR presentato in forma inumidita o bagnata oppure in pasta è intercambiabile con il prodotto in polvere, in particolare per le applicazioni di ritardante di fiamma che richiedono volumi elevati di TAR e per le quali i fattori come la dimensione delle particelle o i livelli di impurità non sono determinanti.

Il TAR è inoltre venduto in forma di mescola madre. In questa forma la polvere di TAR di un livello garantito di purezza e con una dimensione delle particelle conforme è mescolata con prodotti quali le materie plastiche per produrre componenti che sono principalmente utilizzati nelle applicazioni dell'alta tecnologia. Dopo il processo di mescolatura il TAR assume le caratteristiche essenziali del composto nel quale è incorporato e non può più essere considerato come il prodotto originale. Di conseguenza la Commissione ha deciso di escludere questa forma di TAR dall'inchiesta.

Il prodotto in esame è quindi il TAR originario della Repubblica popolare cinese, presentato in forma di polvere, anche inumidita o bagnata o in forma di pasta e classificato nel codice NC 2825 80 00. Il TAR corrisponde quindi al prodotto così definito.

2. Prodotto simile (11) Per quanto riguarda la definizione di prodotto simile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il TAR originario della Comunità o degli Stati Uniti possa essere considerato simile al prodotto in esame.

A questo proposito la Commissione ha stabilito che, anche se il contenuto di antimonio delle materie prime utilizzate nella produzione di TAR può variare da paese a paese, questa differenza non ha un'incidenza significativa sul prodotto finito in termini di caratteristiche chimiche e fisiche, di intercambiabilità o di applicazioni finali. La Commissione conclude pertanto che tutte le qualità di TAR prodotte nella Comunità, negli Stati Uniti e nella Repubblica popolare cinese devono essere considerate come un unico prodotto simile.

C. INDUSTRIA COMUNITARIA (13) Due produttori comunitari denunzianti, la cui produzione rappresentava circa il 10 % della produzione del prodotto simile nella Comunità non hanno collaborato pienamente all'inchiesta della Commissione. I rimanenti produttori che hanno collaborato rappresentano circa il 90 % della produzione comunitaria del prodotto simile e quindi costituiscono una proporzione rilevante della produzione comunitaria totale.

Questa valutazione si riferisce al TAR in polvere, in pasta e nelle forme inumidite ed è basata sulle informazioni fornite dai produttori comunitari che hanno collaborato e verificate presso le loro sedi.

D. TRATTAMENTO INDIVIDUALE DEGLI ESPORTATORI CINESI (14) I due esportatori cinesi che hanno collaborato hanno chiesto che il loro caso fosse esaminato individualmente, sostenendo che operano indipendentemente dallo Stato come centri distinti di profitto e che devono assumere la piena responsabilità delle entrate e delle spese relative alle loro attività economiche.

Il trattamento individuale nei confronti degli esportatori dei paesi che non hanno un'economia di mercato presenta diverse difficoltà [vedi regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio4, relativo alle biciclette originarie della Repubbica popolare cinese].

Nel caso in esame si rileva comunque che un esportatore è completamente controllato dallo Stato e che l'altro è un'impresa commerciale consociata di un'impresa statale. In tali circostanze, la Commissione non ritiene che questi esportatori siano definitivamente indipendenti dallo Stato e di conseguenza non considera opportuno applicare un trattamento individuale.

E. DUMPING 1. Paese di riferimento (15) Per stabilire se le importazioni di TAR dalla Repubblica popolare cinese fossero oggetto di dumping, la Commissione ha dovuto considerare il fatto che la Cina non è un paese ad economia di mercato e di conseguenza ha effettuato il calcolo in base al valore normale dei prodotti in questione in un paese ad economia di mercato (paese di riferimento). A questo scopo il denunziante ha proposto la Repubblica di Corea. Questa proposta è stata contestata dagli esportatori cinesi che hanno collaborato, i quali hanno proposto la Tailandia, considerata un paese di riferimento più adatto.

Dato che, in ogni caso, né i produttori coreani né quelli tailandesi hanno collaborato all'inchiesta della Commissione, in assenza di ulteriori proposte da parte degli esportatori cinesi, sono stati contattati i produttori della Bolivia, del Brasile e degli Stati Uniti. Una società, Anzon Incorporated di Filadelfia, ha accettato di cooperare con la Commissione. È stata effettuata un'ispezione presso la sede della società, interamente controllata dalla Cookson UK, per verificare i dati forniti nella risposta e per ottenere maggiori informazioni sul processo di produzione di TAR negli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti sono stati considerati un paese di riferimento adeguato a causa dell'elevato volume di produzione di TAR e per l'apertura e la competitività del mercato interno. Inoltre, il volume di vendite del produttore degli Stati Uniti che ha collaborato è stato considerato rappresentativo rispetto alle esportazioni cinesi di TAR nella Comunità.

Gli esportatori cinesi che hanno collaborato hanno sottolineato che la Repubblica popolare cinese ha un vantaggio relativo particolare in termini di facilità di accesso alle materie prime di alta qualità e del processo di produzione usato nella fabbricazione di TAR.

La Commissione ha esaminato le informazioni disponibili per quanto riguarda la produzione di TAR a livello mondiale e anche se si poteva sostenere che il produttore che fornisce l'esportatore cinese che ha collaborato aveva alcuni vantaggi in termini di facilità di accesso al minerale di antimonio di qualità, la scelta degli Stati Uniti come un mercato analogo non era esclusa, poiché sarebbe stato possibile chiedere adeguamenti al valore normale per tener conto di tali vantaggi comparati naturali. Non sono state tuttavia presentate informazioni tali da confermare questi presunti vantaggi rispetto al processo di produzione. In ogni caso, dato che oltre l'85 % delle esportazioni cinesi di TAR nella Comunità è stato effettuato dalle società che non hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione non è in grado di valutare se tali società fruiscano dei presunti vantaggi comparati.

2. Valore normale (17) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) del regolamento di base, la Commissione ha considerato se il valore normale possa essere stabilito in funzione dei prezzi ai quali il prodotto in questione è venduto per il consumo sul mercato degli Stati Uniti. A questo proposito è stato osservato che il mercato interno degli Stati Uniti per il prodotto in questione è caratterizzato da un'intensa concorrenza tra diversi produttori nazionali e stranieri. In tali circostanze i prezzi di vendita sono determinati dalla concorrenza e riflettono una situazione di mercato aperta e pienamente competitiva.

Alla luce di quanto precede, il valore normale è stato stabilito in base alla media ponderata del prezzo franco fabbrica delle vendite effettuate sul mercato interno dal produttore che ha collaborato agli acquirenti indipendenti nel periodo dell'inchiesta.

Gli esportatori cinesi che hanno collaborato hanno contestato il ricorso ai prezzi di vendita interni di una società che è collegata ad uno dei denunzianti ai fini della determinazione del valore normale. La Commissione ha considerato che, poiché il mercato degli Stati Uniti è molto competitivo e il valore normale era stato determinato in base ai prezzi di vendita prevalenti, la relazione tra le due società non poteva incidere sul valore normale così stabilito.

3. Prezzo all'esportazione (19) In termini quantitativi le esportazioni degli esportatori cinesi che hanno collaborato rappresentavano meno del 14,5 % di tutte le importazioni cinesi di TAR nella Comunità durante il periodo di riferimento, mentre l'importatore indipendente che ha collaborato ha effettuato meno del 13 % di tutte le importazioni cinesi di TAR nella Comunità nello stesso periodo. Questi volumi non sono sufficienti per essere considerati rappresentativi. In tali circostanze è stato necessario calcolare i prezzi di vendita all'esportazione in base agli elementi disponibili, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base, che nella fattispecie erano i dati Eurostat. Anche se forniscono soltanto un prezzo all'esportazione medio per tutte le transazioni, i dati Eurostat erano conformi ai prezzi indicati all'importatore indipendente che ha collaborato.

4. Confronto (20) Il valore normale, ottenuto dalla media ponderata del prezzo franco fabbrica del produttore degli Stati Uniti che ha collaborato per il TAR in polvere è stato confrontato con la media ponderata del prezzo all'esportazione stabilito in base ai dati Eurostat. Il prezzo all'esportazione franco frontiera comunitaria è stato adeguato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base, per tenere conto dei costi di assicurazione e di nolo in modo da ottenere il prezzo franco frontiera cinese.

Non sono stati applicati, né ritenuti opportuni altri adeguamenti, data la mancanza di collaborazione degli esportatori cinesi.

5. Margine di dumping (21) Dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping, con un margine pari all'importo del quale il valore normale così stabilito supera il prezzo all'esportazione nella Comunità. Calcolato in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria delle importazioni in questione, il margine di dumping accertato è del 43,2 %.

F. PREGIUDIZIO 1. Osservazione preliminare (22) L'analisi del pregiudizio non tiene conto dei dati relativi ai produttori che non hanno collaborato. La Commissione non ha motivo di ritenere che l'esclusione di questi dati possa incidere sulle tendenze individuate nell'analisi del pregiudizio, né ha ricevuto elementi di prova che giustifichino questa ipotesi.

2. Fattori concernenti le importazioni oggetto di dumping Consumo comunitario apparente (23) La Commissione ha calcolato il consumo totale aggiungendo alle vendite complessive dei produttori comunitari che hanno collaborato tutte le importazioni della Comunità. Il consumo comunitario di TAR così calcolato tra il 1989 ed il periodo di riferimento è aumentato dell'8 %, passando da 15 626 tonnellate metriche a 16 886 tonnellate metriche, dopo aver raggiunto il livello massimo di 18 320 tonnellate metriche nel 1990.

Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping (24) Dai dati Eurostat risulta che le importazioni di TAR dalla Cina tra il 1988 e il periodo di riferimento sono aumentate del 32 %, passando da 3 601 tonnellate metriche a 4 766 tonnellate metriche, dopo aver raggiunto un volume massimo di 4 979 tonnellate metriche nel 1990. Nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni dalla Cina è aumentata del 5,2 %, dal 23 % nel 1988 al 28,2 % nel periodo di riferimento.

Prezzi delle importazioni oggetto di dumping (25) I prezzi del TAR originario della Cina sono diminuiti dal 32 % a partire dal 1988, con il calo più significato (21 %) nel 1990, quando le esportazioni cinesi nella Comunità hanno raggiunto 4 979 tonnellate metriche.

Il margine di sottoquotazione dei prezzi nel periodo di riferimento è stato stabilito con un confronto tra il prezzo medio delle importazioni dalla Cina (del prodotto sdoganato alla frontiera comunitaria) ed il prezzo di vendita franco fabbrica del prodotto simile venduto dai produttori comunitari. Ai fini di questo confronto ed in mancanza di informazioni relative ad una percentuale rappresentativa di tutte le importazioni cinesi, gli stadi commerciali sono stati considerati simili e di conseguenza non è stato effettuato alcun adeguamento. La sottoquotazione dei prezzi così stabilita per il periodo dell'inchiesta era del 32,5 %.

3. Fattori relativi alla situazione dell'industria comunitaria Produzione (26) La produzione del prodotto in questione è diminuita da 20 504 tonnellate metriche nel 1988 a 19 657 tonnellate metriche nel periodo di riferimento, dopo aver raggiunto un livello massimo di 22 379 tonnellate metriche nel 1990.

Utilizzazione degli impianti (27) La capacità globale dell'industria comunitaria è aumentata di 500 tonnellate tra il 1988 ed il periodo di inchiesta, passando da 37 560 tonnellate metriche a 38 160 tonnellate metriche. L'indice di utilizzazione degli impianti nello stesso periodo è sceso dal 54,6 % al 51,5 %.

Scorte (28) I livelli delle scorte sono aumentati del 3 % tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta. Occorre tuttavia precisare che detti livelli sono aumentati del 20 % nel 1990, contemporaneamente al sostanziale incremento delle importazioni cinesi.

Vendite e quota di mercato dell'industria comunitaria (29) Mentre le esportazioni cinesi nella Comunità sono aumentate del 32 % tra il 1988 e il periodo dell'inchiesta, le vendite dei produttori comunitari sono aumentate appena del 3 %, in misura inferiore all'incremento del consumo. Le vendite dei produttori comunitari sono passate da 10 994 tonnellate nel 1988 a 12 441 tonnellate nel 1990 e sono scese a 11 344 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, che ha coinciso con il rapido aumento delle importazioni dalla Cina. Le quote di mercato dei produttori comunitari hanno avuto un andamento analogo, raggiungendo il livello massimo nel 1989 con il 73 % e scendendo al 67,2 % tra il 1990 ed il periodo dell'inchiesta.

Prezzi (30) I prezzi unitari sono scesi del 26,2 % tra il 1988 ed il periodo di riferimento.

Redditività (31) I produttori comunitari sono stati costretti a diminuire i prezzi a causa della sottoquotazione dei prezzi degli esportatori cinesi e tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta hanno subito una diminuzione del 20 % della redditività globale. Il tasso di profitto realizzato nel periodo dell'inchiesta, nonostante la riduzione, è stato tuttavia ancora considerato sufficiente.

Occupazione (32) Tra il 1988 ed il periodo dell'inchiesta l'occupazione è diminuita del 9 %.

CONCLUSIONE (33) Alla luce di quanto precede la Commissione ritiene che l'industria comunitaria abbia subito il calo della produzione e dell'utilizzazione degli impianti, nonché la flessione delle vendite, dei prezzi, della quota di mercato e dell'occupazione. Tuttavia, in considerazione dei profitti relativamente elevati realizzati dai produttori comunitari che hanno collaborato in tutto il periodo in esame, compreso il periodo dell'inchiesta, nonostante la presenza sul mercato della Comunità delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria non ha subito un pregiudizio notevole, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base.

G. MINACCIA DI PREGIUDIZIO NOTEVOLE (34) Dopo aver accertato l'assenza di un pregiudizio notevole, la Commissione ha esaminato se esiste una minaccia di pregiudizio da parte delle importazioni oggetto di dumping e se effettivamente un pregiudizio notevole è chiaramente prevedibile ed imminente conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di base. A tal fine sono stati presi in considerazione i seguenti fattori:

- livelli di produzione e capacità nel paese esportatore;

- tasso di aumento delle esportazioni oggetto di dumping nella Comunità e - effetti negativi reali e potenziali sullo sviluppo e sulla produzione dell'industria comunitaria.

Benché la Repubblica popolare cinese abbia le riserve di minerale di antimonio più grandi del mondo, non esistono elementi di prova sostanziali dai quali si possa dedurre che nell'immediato futuro sia probabile un aumento significativo della sua produzione di triossido di antimonio raffinato destinata all'esportazione nella Comunità. L'aumento delle importazioni oggetto di dumping tra il 1988 e la fine del periodo dell'inchiesta, inoltre, non è stato tanto rilevante da impedire all'industria comunitaria di mantenere un livello di redditività che può essere considerato sufficiente. In considerazione inoltre del profitto realizzato nel periodo dell'inchiesta e dei diversi indicatori delle prestazioni dell'industria comunitaria (vedi punti da 26 a 32), secondo la Commissione non è chiaramente prevedibile che nelle attuali circostanze il rischio di un pregiudizio notevole sia imminente. Questa conclusione non è contraddetta dalle informazioni più recenti di cui dispone la Commissione. Di conseguenza, l'adozione di misure antidumping è considerata ingiustificata.

H. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (35) Di conseguenza, il procedimento antidumping relativo alle importazioni di triossido di antimonio raffinato originario della Cina deve essere chiuso senza l'istituzione di misure di difesa.

Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento. I produttori comunitari denunzianti hanno fatto obiezioni nei confronti della chiusura del procedimento affermando che le importazioni oggetto di dumping hanno già causato un pregiudizio notevole oppure che esisteva una minaccia imminente di pregiudizio notevole. Alcuni produttori hanno sostenuto che la loro redditività era rapidamente diminuita dal 1988 sino al periodo dell'inchiesta e che in seguito si era ulteriormente deteriorata. È stato inoltre sostenuto che la Commissione aveva sottovalutato la probabilità di un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping e i potenziali effetti negativi di tale aumento.

Per quanto riguarda l'argomentazione esposta nel punto 36, occorre precisare che la Commissione, secondo la prassi normalmente seguita, ha valutato globalmente la situazione dell'industria comunitaria sulla base dei fatti accertati fino al periodo dell'inchiesta ed ha elaborato la sua conclusione alla luce di tali elementi.

Anche se nel periodo in esame la situazione finanziaria delle singole società poteva essere diversa, la valutazione della Commissione sulla situazione dell'industria comunitaria, in particolare per quanto riguarda gli aspetti finanziari, è stata effettuata in base alle prestazioni dell'industria comunitaria nel suo complesso. In considerazione di tali elementi e del livello di profitto ancora realizzato nel periodo dell'inchiesta, la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria non subiva un pregiudizio notevole.

Per quanto riguarda l'affermazione secondo la quale la Commissione avrebbe sottovalutato la probabilità di un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping e i potenziali effetti negativi (vedi punto 34) i produttori denunzianti non hanno comunicato nuovi elementi che giustifichino una modifica della posizione della Commissione.

Un produttore ha sostenuto che a differenza delle grandi multinazionali, le società comunitarie interessate al procedimento sono di piccole dimensioni e quindi non dispongono delle risorse necessarie per sostenere le perdite. In considerazione del tempo che occorre per completare un'inchiesta antidumping, le eventuali misure di difesa sarebbero istituite troppo tardi.

La Commissione, pur riconoscendo le differenze tra le piccole imprese e le grandi multinazionali per quanto riguarda la loro flessibilità finanziaria, considera tuttavia che ogni caso deve essere esaminato singolarmente sulla base dei fatti stabiliti. Di conseguenza la Commissione, alla luce dei fatti accertati nel presente caso, ritiene che non si possa concludere che esiste un pregiudizio notevole oppure una minaccia di pregiudizio. Tuttavia, se l'industria comunitaria che produce il TAR dovesse nuovamente presentare una denuncia contenente elementi di prova sufficienti in materia di dumping e del conseguente pregiudizio, la Commissione aprirebbe rapidamente un nuovo procedimento.

Durante le consultazioni nel comitato consultivo alcuni Stati membri hanno sollevato obiezioni nei confronti della chiusura del procedimento. Di conseguenza, conformemente all'articolo 9 del regolamento di base, la presente decisione entra in vigore ed è pubblicata unicamente se il Consiglio non decide diversamente entro il termine di un mese,

DECIDE:

Art. 1

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di triossido di antimonio raffinato di cui al codice NC 2825 80 00, originario della Repubblica popolare cinese.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1994. Per la Commissione Leon BRITTAN Membro della Commissione