DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 giugno 1994 relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia (94/457/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 M, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che la Comunità e l'Australia stanno conducendo programmi di ricerca specifici in settori d'interesse comune;
considerando che, in base all'esperienza acquisita nel quadro dell'accordo tra il governo dell'Australia e la Commissione delle Comunità europee in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 12 novembre 1986, entrambe le parti hanno espresso l'intenzione di istituire un contesto più formale di collaborazione scientifica e tecnologica;
considerando che con la sua decisione del 21 maggio 1992 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità e l'Australia;
considerando che la Comunità europea e l'Australia prevedono di trarre reciproci vantaggi da tale cooperazione;
considerando che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato, l'accordo e qualsiasi azione condotta a titolo dello stesso non pregiudicheranno in alcun modo i poteri degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con l'Australia nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo e di concludere, se del caso, accordi a tale scopo;
considerando che questo accordo è stato firmato a nome della Comunità il 23 febbraio 1994, a Canberra;
considerando che è opportuno approvare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo di cooperazione scientifica e tecnica tra la Comunità europea e l'Australia.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alle notifiche di cui all'articolo 11.
Fatto a Bruxelles, addì 27 giugno 1994. Per il Consiglio Il Presidente C. SIMITIS