DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'11 luglio 1994 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere relativo ai pesci, che modifica l'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, sul commercio e sulle questioni connesse e l'accordo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (94/733/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando che è opportuno emendare mediante un accordo in forma di scambio di lettere con la Repubblica slovacca l'accordo interinale tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, sul commercio e sulle questioni connesse1 e l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, al fine di prevedere contingenti a dazio nullo per l'importazione nella Comunità di trote e carpe vive originarie della Repubblica slovacca e per l'importazione nella Repubblica slovacca di sgombro congelato originario della Comunità,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità europea l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica slovacca relativo ai pesci, che modifica l'articolo 17 dell'accordo interinale sul commercio e sulle questioni connesse tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, e l'articolo 24 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra, e che aggiunge a detti accordi un allegato XVa e un allegato XVb.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1994. Per il Consiglio Il Presidente Th. WAIGEL