DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1994 relativa all'accettazione di un impegno offerto nell'ambito del procedimento antidumping concernente le importazioni di soluzioni di urea e di nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia (94/825/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/942, in particolare l'articolo 10, sentito il comitato consultivo,
Con il regolamento (CE) n. 1506/943 (in appresso denominato «regolamento del dazio provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di soluzioni di urea e nitrato di ammonio (in appresso «UAN») originarie della Bulgaria e della Polonia, di cui al codice NC 3102 80 00. Con il regolamento (CE) n. 2620/944, il Consiglio ha prorogato la validità del dazio antidumping provvisorio per un periodo massimo di due mesi.
Nella fase successiva del procedimento è stato stabilito che era necessario adottare misure antidumping definitive per eliminare gli effetti negativi delle pratiche di dumping. Le risultanze e le conclusioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta sono esposti nel regolamento (CE) n. 3319/94 del Consiglio (5).
Dopo essere stati informati delle conclusioni suddette, il produttore e l'esportatore della Bulgaria hanno un impegno relativo ai prezzi all'importazione nei confronti degli importatori indipendenti nella Comunità, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2423/88. Secondo l'impegno offerto, i prezzi all'importazione saranno fissati ad un livello tale da non provocare pregiudizio, in conformità di quanto è stato stabilito nell'ambito del presente procedimento antidumping.
Il produttore e l'esportatore della Bulgaria si sono inoltre impegnati a presentare regolarmente alla Commissione informazioni particolareggiate sulle vendite e a non concludere, direttamente o indirettamente, accordi di compensazione con i loro clienti. È stato pertanto concluso che la corretta applicazione dell'impegno può essere effettivamente controllata dalla Commissione.
Viste le disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'impegno deve entrare in vigore alla stessa data del dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 3319/94 nell'ambito del presente procedimento.
In tali circostanze l'impegno offerto è considerato accettabile e l'inchiesta può essere chiusa per quanto riguarda il produttore e l'esportatore interessati.
Il produttore e l'esportatore in questione sono stati informati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state proposte le misure antidumping definitive e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni su tutti gli aspetti dell'inchiesta. Pertanto, se l'impegno fosse ritirato oppure se la Commissione avesse motivo di ritenere che l'impegno sia stato violato, per tutelare gli interessi della Comunità potrebbero essere immediatamente applicati dazi antidumping provvisori a norma dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88, e dazi antidumping definitivi potrebbero essere successivamente imposti dal Consiglio.
Al momento della consultazione del comitato consultivo in merito all'accettazione degli impegni offerti, numerosi Stati membri hanno fatto obiezioni. Ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha inviato al Consiglio una relazione sull'esito delle consultazioni e ha proposto di chiudere l'inchiesta con l'accettazione degli impegni. Di conseguenza, a norma dell'articolo 9 e 10, paragrafo 1 del regolamento suddetto, la presente decisione avrà effetto e sarà pubblicata unicamente se il Consiglio non decide altrimenti nel termine di un mese,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È accettato l'impegno offerto da Agropolychim, Devnya e Chimimport Investment and Fertilizer Inc, Sofia, nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie della Bulgaria e della Polonia, di cui al codice NC 3102 80 00.
Questa accettazione prenderà effetto alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 3319/94 del Consiglio.
Art. 2
L'inchiesta relativa al procedimento antidumping di cui all'articolo 1 è chiusa per quanto riguarda le società succitate.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 1994. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione (5) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.