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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 relativa a programmi comuni specifici riguardanti i regimi preferenziali, il controllo dei contenitori, la trasformazione in dogana e il deposito doganale, in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus) (94/844/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus)1, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, lettera c) della decisione 91/341/CEE, la Commissione è tenuta ad elaborare programmi comuni di formazione per i dipendenti delle dogane;

considerando che questi programmi comuni sono indispensabili per raggiungere gli scopi del programma Matthaeus, segnatamente quello dell'uniforme applicazione del diritto comunitario alle frontiere esterne della Comunità;

considerando che questi programmi comuni sono resi necessari dalla diversità degli insegnamenti attualmente impartiti nelle scuole degli Stati membri;

considerando che un programma comune di formazione destinato ai dipendenti delle dogane in fase di formazione iniziale è già stato adottato con decisione 92/39/CEE della Commissione2;

considerando che programmi comuni specifici di approfondimento e di specializzazione adottati nelle scuole doganali parallelamente al programma comune iniziale contribuiranno ad una formazione doganale identica in tutta la Comunità;

considerando che questi programmi comuni specifici saranno destinati a dipendenti delle dogane già in possesso di un'esperienza professionale;

considerando che tre programmi comuni specifici, relativi ai regimi del perfezionamento attivo, dell'ammissione temporanea e del transito, sono già stati adottati dalla Commissione ai sensi della decisione 93/15/CEE3;

considerando che altri quattro programmi specifici comuni relativi ai regimi preferenziali, al controllo dei contenitori, alla trasformazione in dogana e al deposito doganale, si rendono necessari;

considerando che questa necessità risulta, da un lato, per i regimi preferenziali, la trasformazione in dogana e il deposito doganale, dall'importanza economica di questi regimi e, dall'altro, per il controllo dei contenitori, dalla priorità della lotta contro la frode;

considerando che l'insegnamento di questi programmi sarà di grande utilità ai fini di un'applicazione uniforme della regolamentazione doganale in seno alla Comunità e assicurerà un efficace funzionamento del mercato interno;

considerando che i dipendenti delle dogane cui saranno destinati tali programmi comuni specifici dovranno avere un'esperienza professionale che consenta loro di trarne pienamente profitto, assicurando così in futuro una migliore applicazione del diritto doganale comunitario e una maggiore efficacia nel campo della lotta contro la frode;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato Matthaeus,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Presso le scuole doganali degli Stati membri sono istituiti due programmi comuni specifici, denominati in prosieguo «programmi specifici», destinati ai dipendenti delle dogane e il cui contenuto è indicato rispettivamente negli allegati I, II, III e IV.

Art. 2

Ai sensi della presente decisione si intende per:

1. «scuola doganale»: qualsiasi istituto in cui venga impartito ai dipendenti delle dogane un insegnamento relativo alla loro formazione professionale;

2. «dipendenti in possesso di un'esperienza professionale pregressa»: i dipendenti che hanno già ricevuto una formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 2 della decisione 92/39/CEE o, in subordine, i dipendenti che possiedono conoscenze generali in materia doganale sufficienti per approfondire gli argomenti dei programmi specifici.

Art. 3

I programmi specifici sono destinati ai dipendenti delle dogane incaricati dell'esecuzione del diritto comunitario oggetto di tali programmi o della lotta contro la frode nel settore dei contenitori, e in possesso di un'esperienza professionale pregressa, indipendentemente dal luogo in cui esercitano le loro mansioni.

Art. 4

L'insegnamento dei programmi specifici va impartito in un arco di tempo che consenta ai dipendenti di essere pienamente idonei alla futura applicazione dei regimi interessati e del controllo dei contenitori.

Art. 5

Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni e le modalità de esecuzione adottate per l'attuazione dei programmi specifici.

Art. 6

I programmi specifici non ostano all'adozione di programmi complementari nazionali nelle scuole doganali.

Art. 7

La presente decisione entra in vigore a partire dal 1o gennaio 1995.

Art. 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione