DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1994 riguardante la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Bulgaria, dall'altro (94/908/CECA, CE, Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2 seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma, sentito il comitato consultivo e previo accordo unanime del Consiglio,
visto il parere conforme del Parlamento europeo1,
vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
considerando che la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Bulgaria, dall'altro, firmato a Bruxelles l'8 marzo 1993, è necessaria per realizzare gli obiettivi delle Comunità, fissati in particolare agli articoli 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio; che il trattato non ha previsto tutti i casi contemplati dalla presente decisione,
DECIDONO:
Art. 1
L'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Bulgaria, dall'altro, i protocolli allegati, gli scambi di lettere e le dichiarazioni allegate all'atto finale sono approvati a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica.
Il testi dell'accordo dei protocolli allegati e dell'atto finale sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
1. La posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio d'associazione è determinata conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, dal Consiglio, su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione.
2. Il presidente del Consiglio presiede il consiglio d'associazione, conformemente all'articolo 106 dell'accordo europeo, ed espone la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato d'associazione, conformemente al suo regolamento interno, ed espone la posizione della Comunità.
Art. 3
Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità europea, alla notifica di cui all'articolo 124 dell'accordo europeo. Il presidente della Commissione procede alla stessa notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente K. KINKEL Per la Commissione Il Presidente J. DELORS