DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994 relativa alla conclusione del secondo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra (94/981/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,
viste le conclusioni del Consiglio europeo tenutosi a Essen nei giorni 9 e 10 dicembre 1994,
vista la proposta della Commissione;
considerando che la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un secondo protocollo aggiuntivo all'accordo interinale1 sugli scambi e sulle questioni commerciali e all'accordo europeo con la Repubblica di Bulgaria;
considerando che occorre approvare questo secondo protocollo aggiuntivo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità europea, il secondo protocollo aggiuntivo all'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, e all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra.
Il testo del secondo protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione.
Art. 2
Le disposizioni necessarie all'applicazione dell'articolo 3 del secondo protocollo aggiuntivo per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato soggetti, nel quadro dell'organizzazione comune del mercato, a un sistema di prelievi o di dazi doganali e i prodotti di cui ai codici NC 0711 90 40, 2003 10 20 e 2003 10 30 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari2, o nelle disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati agricoli. Qualora l'applicazione dell'accordo richieda una stretta cooperazione con la Bulgaria, la Commissione può prendere le misure necessarie per garantire detta cooperazione.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il secondo protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea.
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 8 del secondo protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1994. Per il Consiglio Il Presidente H. SEEHOFER