DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (95/1/CE, Euratom, CECA)
Testo vigente
Art. 10
Il testo dell'articolo 17 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
1.
Il primo comma dell'articolo 32 del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 165 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 137 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
"La Corte di giustizia è composta di 15 giudici."
2.
Il paragrafo 1 dell'articolo 2 della decisione del Consiglio (88/591/CECA/CEE/Euratom) è sostituito dal seguente:
"Il Tribunale di primo grado è composto di 15 giudici."»
Art. 11
Il testo dell'articolo 20 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 20 Il primo comma dell'articolo 32 bis del trattato CECA, il primo comma dell'articolo 166 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 138 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
"La Corte di giustizia è assistita da otto avvocati generali; un nono avvocato generale è nominato dalla data di adesione fino al 6 ottobre 2000."»
Art. 12
Il testo dell'articolo 21 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 21 Il secondo e terzo comma dell'articolo 32 ter del trattato CECA, il secondo e terzo comma dell'articolo 167 del trattato CE e il secondo e terzo comma dell'articolo 139 del trattato CEEA sono sostituiti dai seguenti:
"Ogni tre anni si procede ad un rinnovamento parziale dei giudici. Esso riguarda alternativamente otto e sette giudici.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. Esso riguarda ogni volta quattro avvocati generali."»
Art. 13
Il testo dell'articolo 22 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 22 Il paragrafo 1 dell'articolo 45 B del trattato CECA, il paragrafo 1 dell'articolo 188 B del trattato CE e il paragrafo 1 dell'articolo 160 B del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente:
"1. La Corte dei conti è composta di 15 membri."»
Art. 14
Il testo dell'articolo 23 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 23 Il primo comma dell'articolo 194 del trattato CE e il primo comma dell'articolo 166 del trattato CEEA sono sostituiti dal seguente: "Il numero dei membri del Comitato economico e sociale è fissato come segue:
>SPAZIO PER TABELLA>
"»
Art. 15
Il testo dell'articolo 24 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 24 Il secondo comma dell'articolo 198 A del trattato CE è sostituito dal seguente: "Il numero dei membri del Comitato delle regioni è fissato come segue:
>SPAZIO PER TABELLA>
"»
Art. 16
Il testo dell'articolo 25 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 25 Il primo comma dell'articolo 18 del trattato CECA è sostituito dal seguente:
"Presso la Commissione è istituito un Comitato consultivo. Esso è composto di non meno di 84 membri e di non più di 108 e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti."»
Art. 17
Il testo dell'articolo 26 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
2.
Il primo comma del paragrafo 2 dell'articolo 134 del trattato CEEA è sostituito dal seguente:
"Il Comitato è composto di 38 membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione."»
Art. 18
Il testo dell'articolo 27 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 27 Il paragrafo 1 dell'articolo 227 del trattato CE è sostituito dal seguente:
"Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."»
Art. 19
Il testo dell'articolo 28 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 28 È inserito come lettera d) dell'articolo 227, paragrafo 5 del trattato CE, come lettera d) dell'articolo 79 del trattato CECA e come lettera e) dell'articolo 198 del trattato CEEA il testo seguente:
"Il presente trattato non si applica alle isole AAland. Tuttavia il Governo della Repubblica di Finlandia può notificare, mediante una dichiarazione depositata all'atto della ratifica del trattato presso il Governo della Repubblica italiana, che il trattato si applica alle isole AAland conformemente alle disposizioni del protocollo n. 2 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea. Il Governo della Repubblica italiana rimetterà copia certificata conforme di tale dichiarazione agli Stati membri."»
Art. 20
Il primo trattino degli articoli 77, 103 e 129 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«- agli accordi conclusi con l'Algeria, Andorra, la Bulgaria, Cipro, l'Egitto, la Giordania l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, la Polonia, l'ex Repubblica federativa ceca e slovacca e gli Stati successori (Repubblica ceca e Repubblica slovacca), la Romania, la Siria, la Slovenia, la Svizzera, la Tunisia, la Turchia e l'Ungheria nonché ad altri accordi conclusi con paesi terzi riguardanti esclusivamente gli scambi di prodotti elencati nell'allegato II del trattato CE;».
Art. 21
Il primo comma dell'articolo 120 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«Dalla data dell'adesione e fino alla data di applicazione del regime comunitario delle licenze di pesca, i pescherecci della Svezia sono autorizzati ad esercitare la loro attività di pesca, nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Finlandia, a condizioni identiche a quelle applicabili immediatamente prima dell'entrata in vigore del trattato di adesione.».
Art. 22
Il paragrafo 1 dell'articolo 121 dell'Atto di adesione è sostituito dal seguente: «1. La parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione delle catture, da attribuire alla Svezia, è fissata come segue per specie e per zona:
>SPAZIO PER TABELLA>
»
Art. 23
L'articolo 137, paragrafo 3 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«3. Fatte salve disposizioni speciali del presente titolo che prevedano date o termini diversi, l'applicazione di misure transitorie per i prodotti agricoli di cui al paragrafo 1 si conclude alla fine del quinto anno successivo all'adesione per l'Austria e la Finlandia. Tali misure devono comunque tenere integralmente conto, per ogni prodotto, della produzione complessiva durante l'anno 1999.».
Art. 24
Il testo dell'articolo 138, paragrafo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«1. Durante il periodo transitorio e salvo autorizzazione della Commissione, l'Austria e la Finlandia possono concedere, nelle forme opportune, aiuti nazionali transitori e degressivi ai produttori di prodotti agricoli di base soggetti alla politica agricola comune.
Detti aiuti possono essere differenziati in particolare per regione.».
Art. 25
Il testo dell'articolo 139, paragrafo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«1. La Commissione autorizza l'Austria e la Finlandia a mantenere aiuti non connessi a una produzione particolare e che, per tale ragione, non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo di sostegno ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 3. A tale titolo sono autorizzati, in particolare, aiuti alle aziende.».
Art. 26
Il testo dell'articolo 140 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 140
La Commissione autorizza l'Austria e la Finlandia ad accordare gli aiuti nazionali transitori contemplati nell'allegato XIV entro i limiti e alle condizioni ivi previste. Nella sua autorizzazione, la Commissione stabilisce il livello iniziale degli aiuti, qualora non risulti dalle condizioni previste dall'allegato, nonché il ritmo della loro degressività.».
Art. 27
Il testo dell'articolo 141 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 141
Qualora sussistano serie difficoltà derivanti dall'adesione, che permangano dopo la piena utilizzazione delle possibilità di cui agli articoli 138, 139, 140 e 142 e delle altre misure derivanti dalla normativa esistente nella Comunità, la Commissione può autorizzare la Finlandia a concedere aiuti nazionali ai produttori, per agevolarne la piena integrazione nella politica agricola comune.».
Art. 28
Il testo dell'articolo 142, paragrafo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«1. La Commissione autorizza la Finlandia e la Svezia a concedere aiuti nazionali a lungo termine allo scopo di garantire il mantenimento dell'attività agricola in regioni specifiche. Queste regioni dovrebbero comprendere le zone agricole situate a nord del 62° parallelo e alcune zone limitrofe a sud di questo parallelo, soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile.».
Art. 29
Il testo dell'articolo 147 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 147
Nel settore agricolo, qualora gli scambi tra uno o più nuovi Stati membri e la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, o gli scambi tra i nuovi Stati membri creino gravi perturbazioni sul mercato dell'Austria e della Finlandia anteriormente al 1° gennaio 2000, la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, decide entro 24 ore dal ricevimento di siffatta richiesta sulle misure di salvaguardia che essa reputa necessarie. Le misure così decise sono applicabili immediatamente, tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate e non comportano controlli alle frontiere.».
Art. 30
Il testo dell'articolo 156, paragrafo 1 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:
«1. Immediatamente dopo l'adesione la Commissione è completata mediante la nomina di tre membri supplementari. Il mandato dei membri nominali scade simultaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.».