DECISIONE DEL CONSIGLIO del 1° gennaio 1995 relativa alla fissazione dell'ordine dell'esercizio della Presidenza del Consiglio (95/2/CE, Euratom, CECA)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 27, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 146, secondo comma,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 116,
considerando che l'articolo 12 dell'atto allegato al trattato relativo all'adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea ha adattato le disposizioni summenzionate prevedendo che il Consiglio stabilisca l'ordine secondo il quale la Presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri,
DECIDE:
Art. 1
1. La Presidenza del Consiglio è esercitata:
— durante il primo semestre del 1995 dalla Francia,
— durante il secondo semestre del 1995 dalla Spagna,
— per i semestri successivi a turno dagli Stati membri nell'ordine seguente: Italia, Irlanda, Paesi Bassi, Lussemburgo, Regno Unito, Austria, Germania, Finlandia, Portogallo, Francia, Svezia, Belgio, Spagna, Danimarca, Grecia.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri interessati, può decidere che uno Stato membro eserciti la Presidenza in un periodo diverso da quello indicato nell'elenco di cui sopra.
Art. 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1995. Per il Consiglio Il Presidente A. JUPPÉ