DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 marzo 1995 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Austria ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT (95/136/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, in data 19 dicembre 1994, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a ritirare ai sensi dell'articolo XXVIII, paragrafo 5 del GATT un contingente tariffario di 20 000 capi al dazio del 6 % per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e della razza pezzata del Pinzgau, ad avviare negoziati con le parti contraenti interessate e a sostituire la concessione suddetta con un contingente tariffario di 5 000 capi allo stesso dazio;
considerando che l'intenzione di ritirare la concessione suddetta è stata comunicata al GATT;
considerando che l'Austria detiene i diritti di negoziatore iniziale ed è il principale fornitore per tale contingente;
considerando che i negoziati avviati con l'Austria si sono conclusi il 21 dicembre 1994;
considerando che tali negoziati hanno avuto come esito l'accordo accluso e che la Comunità ha interesse ad approvarlo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, per conto della Comunità, l'accordo tra la Comunità europea e l'Austria relativo ad un contingente tariffario di 5 000 capi per vacche e giovenche.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Essa si applica a decorrere dal 31 dicembre 1994.
Fatto a Bruxelles, addì 14 marzo 1995. Per il Consiglio Il Presidente B. BOSSON