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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 1995 che autorizza la Repubblica portoghese ad applicare la deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/80/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali1 come modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'articolo summenzionato contempla la possibilità di autorizzare gli Stati membri ad escludere dall'elenco di aziende prescritto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/102/CEE quelle aziende che detengono meno di 3 pecore o capre, per le quali non possono chiedere premi, o 1 suino, a condizione che gli animali in parola siano destinati all'uso e al consumo personale e che siano sottoposti ai controlli prescritti dalla direttiva prima di ogni movimento;

considerando che le autorità portoghesi hanno chiesto tale autorizzazione ed hanno fornito garanzie appropriate in relazione ai controlli veterinari;

considerando pertanto che la Repubblica portoghese dovrebbe essere autorizzata ad applicare tale deroga;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1995. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione