DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 1995 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Turchia (95/92/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (2), in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDURA (1) Nel novembre 1992, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di apparecchi riceventi per la televisione, a colori (in seguito denominati «televisori a colori») originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore, della Tailandia e della Turchia oppure esportati da tali paesi e ha iniziato un'inchiesta.
Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata dalla Society for coherent antidumping norms (SCAN), per conto dei produttori che assertivamente producono la maggior parte dei televisori in questione nella Comunità.
La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping su questi prodotti originari dei paesi summenzionati oppure da essi esportati che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento nei confronti di tali paesi.
La Commissione ha ufficialmente informato i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante e ha dato alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere audizioni.
L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° luglio 1991 e il 30 giugno 1992.
Diverse parti, comprese le autorità turche, hanno comunicato osservazioni scritte e le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.
La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio.
B. DETERMINAZIONE PROVVISORIA NEI CONFRONTI DELLA TURCHIA (6) Con il regolamento (CE) n. 2376/94 (1) la Commissione ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni nella Comunità di televisori a colori originari di tutti i paesi suddetti, esclusa la Turchia. È stato infatti concluso a titolo provvisorio che non vi erano elementi sufficienti per istituire misure provvisorie nei confronti della Turchia. La motivazione di questa conclusione è stata esposta nei considerandi 31, 93, 98, 99 e 139 del regolamento suddetto.
C. SEGUITO DEL PROCEDIMENTO (7) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie non sono stati presentati nuovi elementi di prova, né sono state comunicate nuove argomentazioni tali da indurre la Commissione a modificare la determinazione provvisoria.
D. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA TURCHIA (8) La Commissione ritiene quindi che sia giustificato chiudere il procedimento relativo alle importazioni di televisori a colori originari della Turchia.
I denunzianti e le altre parti interessate sono stati informati dell'intenzione della Commissione di chiudere il procedimento relativo alle importazioni di televisori a colori originari della Turchia e non hanno contestato questa linea di condotta.
Il comitato consultivo non ha fatto obiezione riguardo alla chiusura del procedimento relativo alle importazioni di televisori a colori originari della Turchia,
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, originari della Turchia, che rientrano nei codici NC ex 8528 10 52, 8528 10 54, 8528 10 56, 8528 10 58, ex 8528 10 62, 8528 10 66, 8528 10 72 e 8528 10 76.
Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 1995. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente