DECISIONE DEL CONSIGLIO del 10 aprile 1995 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bielorussia (95/132/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la comunità europea, in particolare l'articolo 235,
vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del comitato monetario,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che la Bielorussia ha intrapreso riforme politiche ed economiche fondamentali e sta intensificando gli sforzi per applicare un modello di economia di mercato;
considerando che la Bielorussia, le Comunità europee e i loro Stati membri hanno firmato un accordo di partenariato e cooperazione che favorirà lo sviluppo di una piena cooperazione fra le parti;
considerando che la Bielorussia ha concordato nel 1993 con il Fondo monetario internazionale (FMI) una prima serie di misure di stabilizzazione e di riforma sostenute dal ricorso alla Systemic Transformation Facility (STF) dell'FMI; che il consiglio di amministrazione dell'FMI ha deciso l'erogazione della prima quota della STF nel 1993; che le autorità bielorusse hanno adottato, nell'autunno 1994, un ambizioso programma di stabilizzazione e di riforma; che il consiglio di amministrazione dell'FMI ha autorizzato, nel gennaio 1995, l'erogazione della seconda quota della STF e che la Bielorussia e l'FMI hanno raggiunto un accordo su un credito di stand-by a sostegno di tale programma;
considerando che le autorità bielorusse hanno chiesto assistenza finanziaria agli organismi finanziari internazionali, alla Comunità e ad altri donatori bilaterali; che, al di là degli accordi di ristrutturazione del debito estero e del finanziamento che potrebbe essere fornito dall'FMI e dalla Banca mondiale, resta da soddisfare un fabbisogno finanziario di circa 250 Mio di USD durante il periodo del programma;
considerando che le autorità bielorusse si sono impegnate ad adempiere completamente e puntualmente alle obbligazioni finanziarie del paese verso la Comunità;
considerando che la concessione alla Bielorussia di un prestito a lungo termine della Comunità è un provvedimento atto ad alleggerire i vincoli finanziari esterni che gravano sul paese e a sostenere gli obiettivi che il governo si prefigge di raggiungere con l'azione di riforma;
considerando che il prestito deve essere gestito dalla Commissione;
considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,
DECIDE:
Art. 1
1. La Comunità concede alla Bielorussia un prestito a lungo termine per un importo massimo di 75 milioni di ECU in conto capitale, per una durata massima di 10 anni, al fine di contribuire al sostegno della bilancia dei pagamenti e al rafforzamento delle sue riserve.
2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione della Bielorussia attraverso la concessione di un prestito alla medesima.
3. Il prestito erogato è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli accordi conclusi tra l'FMI e la Bielorussia.
Art. 2
1. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità bielorusse le condizioni di politica economica cui è subordinato il prestito. Queste ultime devono essere compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.
2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario e in stretto collegamento con l'FMI, che la politica economica della Bielorussia sia conforme agli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.
Art. 3
1. Il prestito è messo a disposizione della Bielorussia in due quote. La prima viene erogata dopo l'approvvazione dell'accordo di stand-by da parte del consiglio di amministrazione dell'FMI e subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. La seconda quota viene erogata subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a condizione che siano stati realizzati progressi soddisfacenti nell'applicazione dell'accordo di stand-by e non prima di due trimestri dalla data di erogazione della prima quota.
3. I fondi sono versati alla Banca centrale della Bielorussia.
Art. 4
1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 vengono effettuati con la stessa data di valuta e non comportano per la Comunità né cambiamenti di scadenza, né rischi di cambio o di tasso d'interesse, né altri rischi commerciali.
2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora la Bielorussia decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.
3. Su richiesta della Bielorussia, e qualora le circostanze consentano una riduzione del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere ad un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti iniziali o ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese connesse sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico della Bielorussia.
5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Art. 5
La Commissione presenta, almeno una volta all'anno, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 10 aprile 1995. Per il Consiglio Il Presidente A. JUPPÉ