DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 1995 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di movimenti per orologi originari della Malaysia e della Tailandia (95/187/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (2), in particolare gli articoli 5 e 9, paragrafo 1, sentito il comitato consultivo,
A. MISURE PROVVISORIE (1) Con il regolamento (CE) n. 1076/94 (3), di seguito denominato «il regolamento provvisorio», la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di movimenti per orologi originari della Malaysia e della Tailandia, che rientrano nel codice NC 9108 11 00. Con il regolamento (CE) n. 2198/94 (4), il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi. Il periodo di validità del dazio provvisorio è scaduto l'11 novembre 1994.
B. SITUAZIONE ATTUALE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA (2) Poco tempo dopo l'imposizione delle misure provvisorie, la società France Ebauches SA (di seguito denominata FE), che era l'unico produttore comunitario e quindi l'industria comunitaria denunziante in questo procedimento, è stata posta in amministrazione controllata. Nel mese di ottobre 1994, la Commissione è stata informata che il tribunale francese competente per gli affari commerciali aveva accettato un'offerta da una società denominata Société Nouvelle France Ebauches SA (di seguito denominata SNFE), per mantenere la FE in attività.
Data la modifica della situazione dell'industria comunitaria, la Commissione ha esaminato se questo nuovo elemento possa giustificare il cambiamento delle conclusioni contenute nel regolamento provvisorio. A tale proposito, la Commissione la notato che l'industria comunitaria denunziante è costituita da una sola società, la FE, che non produce più movimenti per orologi, dato che la sua attività è stata rilevata dalla SNFE. In seguito all'acquisizione, la SNFE ha chiesto esplicitamente che il procedimento fosse interrotto. In tali circostanze, considerando che la denuncia non è più sostenuta dai produttori che complessivamente effettuano una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tale prodotto, risulta evidente che le misure di difesa non sono necessarie e che il procedimento deve essere chiuso.
C. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (4) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che il procedimento deve essere chiuso senza l'imposizione di misure di difesa.
Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.
Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni sulla cui base la Commissione intendeva chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni,
DECIDE:
Art. Unico
1. È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di movimenti per orologi di cui al codice NC 9108 11 00 originari della Malaysia e della Tailandia.
2. Gli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 1076/94 saranno liberati.
Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 1995. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente