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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 1° giugno 1995 che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sudafrica (95/207/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il 19 dicembre 1994 il Consiglio ha approvato un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica del Sudafrica (3) che è inteso a promuovere uno sviluppo sociale ed economico armonioso, durevole e bilanciato ed impegna le parti contraenti a rafforzare la cooperazione in tutti i campi nell'ambito delle rispettive sfere di competenza;

considerando che il Sudafrica sta procedendo a riforme politiche, sociali ed economiche di ampia portata;

considerando che la Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «la Banca», può accordare prestiti a carico delle risorse proprie per contribuire all'attuazione di tali riforme;

considerando che le riforme economiche recheranno un contributo decisivo alla rapida costituzione di legami economici e commerciali reciprocamente vantaggiosi tra tale paese e la Comunità;

considerando in particolare che in tale paese sussiste una forte esigenza d'investimenti di capitali; che tali investimenti richiedono finanziamenti esteri; che la Banca può dare un importante contributo in questo campo;

considerando che il Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 ha deciso come ambito di azione comune il sostegno al processo di transizione verso un sistema democratico e multirazziale in Sudafrica;

considerando che il 19 aprile 1994 il Consiglio ha adottato una serie di misure di applicazione immediata da presentare al governo sudafricano scaturito dalle elezioni democratiche e multirazziali del 26-28 aprile 1994;

considerando che offrendo alla Banca la garanzia di cui alla presente decisione il Consiglio la invita ad iniziare le operazioni a sostegno dei progetti d'investimento in Sudafrica;

considerando che tale garanzia è sottoposta alle condizioni stabilite dal regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne (4);

considerando che la Banca e la Commissione stabiliscono le modalità alle quali è accordata la garanzia;

considerando che il trattato non prevede per l'adozione della presente decisione poteri di azione diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Art. 1

La Comunità garantisce integralmente nei confronti della Banca europea per gli investimenti il rimborso dei prestiti concessi secondo i criteri consueti, in relazione a progetti di investimento attuati in Sudafrica.

La garanzia è limitata ad un importo massimo dei crediti di complessivi 300 milioni di ECU ripartito su un periodo di due anni decorrenti dalla data di inizio di efficacia della presente decisione. Qualora, allo spirare di tale periodo, i prestiti complessivamente concessi dalla Banca non abbiano raggiunto l'importo di cui sopra, il periodo di due anni è automaticamente prorogato di sei mesi.

Art. 2

La Commissione informa con cadenza semestrale il Parlamento europeo ed il Consiglio sull'evoluzione dei prestiti firmati. A tal fine la Banca trasmette regolarmente alla Commissione le informazioni del caso.

Art. 3

La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo ed il Consiglio in merito alle operazioni di prestito e presenta contestualmente una valutazione del funzionamento del sistema e del coordinamento tra le istituzioni finanziarie che operano nella zona interessata.

Art. 4

La Banca e la Commissione decidono le condizioni alle quali è accordata la garanzia.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 1° giugno 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. GODFRAIN