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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1995 recante accettazione della risoluzione n. 49 concernente le misure a breve termine destinate a garantire la sicurezza e il funzionamento efficace del regime di transito TIR (95/285/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la risoluzione n. 49 contiene misure destinate, da un lato, ad assicurare l'applicazione corretta della convenzione TIR del 1975 e, dall'altro, a prevenire e individuare le frodi che potrebbero essere commesse nell'ambito del trasporto in regime TIR;

considerando che, tenuto conto del suo contenuto e in attesa della revisione della convenzione TIR, la menzionata risoluzione riveste un interesse fondamentale per la Comunità e che, di conseguenza, è opportuno accettarla con effetto immediato,

DECIDE:

Art. 1

La risoluzione n. 49 concernente misure a breve termine destinate a garantire la sicurezza e il funzionamento efficace del regime di transito TIR, adottata il 3 marzo 1995 dal gruppo di lavoro della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) preposto ai problemi doganali nel settore dei trasporti, è accettata in nome della Comunità, con effetto immediato.

Il testo della risoluzione è allegato alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a notificare al segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) l'accettazione da parte della Comunità, con effetto immediato, della risoluzione di cui all'articolo 1.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1995. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES MIRA MISURE A BREVE TERMINE DESTINATE A GARANTIRE LA SICUREZZA E IL FUNZIONAMENTO EFFICACE DEL REGIME DI TRANSITO TIR Risoluzione n. 49 adottata il 3 marzo 1995 dal gruppo di lavoro ECE/ONU sui problemi doganali nel settore dei trasporti Risoluzione n. 49 Il gruppo di lavoro sui problemi doganali nel settore dei trasporti, sottolineando l'importanza del funzionamento armonioso ed efficace della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975) per facilitare i trasporti e gli scambi internazionali; preoccupato per il numero di casi di frode doganale e di contrabbando riscontrati nell'ambito del sistema di transito TIR, che rischia di compromettere le misure di facilitazione previste nella convenzione TIR del 1975; risoluto a salvaguardare il sistema di transito TIR che favorisce lo sviluppo degli scambi e in particolare il trasporto internazionale delle merci; convinto che il sistema di transito TIR può essere tutelato solo mediante un'azione comune e concertata di tutti i partecipanti al sistema di transito TIR (autorità doganali, associazioni garanti nazionali preposte al rilascio dei carnet, IRU e società di assicurazioni) nell'ambito della quale è essenziale uno scambio di informazioni illimitato su tutti gli aspetti del sistema; in attesa della revisione della convenzione TIR del 1975, decide all'unanimità che le misure a breve termine qui di seguito illustrate dovranno essere applicate quanto prima dalle autorità competenti delle parti contraenti della convenzione TIR del 1975: 1. al fine di facilitare l'individuazione dei carnet TIR scaricati in modo fraudolento e di accelerare la procedura di scarico, le parti contraenti cercheranno di creare, nella misura del possibile e nel rispetto delle prescrizioni nazionali, uffici centralizzatori nei quali attuare procedure centralizzate per la gestione dei carnet TIR; 2. le parti contraenti dovrebbero istituire procedure accelerate di scarico e di ricerca per il trasporto delle merci sensibili; 3. le parti contraenti e l'IRU prenderanno tutte le misure necessarie per rimettere rapidamente in servizio i carnet TIR «Tabacco-alcole», accompagnati da garanzie per un importo forfettario corrispondente alle spese potenziali sostenute; 4. mediante regolamenti nazionali appropriati, le parti contraenti vegliano affinché gli uffici doganali di destinazione o di passaggio rinviino senza indugio gli esemplari n. 2 dei carnet TIR agli uffici centralizzatori o agli uffici doganali di partenza o di passaggio, non oltre i cinque giorni lavorativi successivi all'istradamento dell'operazione TIR; 5. al fine di agevolare il controllo doganale delle spedizioni di tabacco e di alcole, le parti contraenti cercheranno di limitare, nel rispetto delle pratiche amministrative nazionali, il numero di uffici doganali autorizzati ad accettare i carnet TIR «Tabacco-alcole»; 6. le parti contraenti si adoperano affinché, nel caso di trasporti di tabacco e di alcole o di altre merci sensibili, così definite dalle autorità competenti, siano indirizzate immediatamente dall'ufficio doganale di partenza o di entrata all'ufficio doganale di destinazione o di uscita informazioni anticipate sul trasporto di tali merci piombate con sigillo doganale; 7. conformemente all'articolo 20 della convenzione TIR del 1975, le parti contraenti prescrivono al veicolo stradale e ai contenitori nel caso di trasporto sotto sigillo doganale di tabacchi e di alcole e di altre merci definite sensibili dalle autorità competenti, termini per il trasporto e, nella misura del possibile, itinerari da seguire. Le parti contraenti si impegnano con effetto immediato ad applicare le sanzioni previste nella loro legislazione nazionale per i casi di inottemperanza a tali prescrizioni; 8. le parti contraenti vigilano sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 38 della convenzione che prevede la possibilità di escludere temporaneamente o definitivamente dall'agevolazione della convenzione TIR del 1975 chiunque commetta una grave violazione della normativa nazionale o dei regolamenti doganali applicabili ai trasporti internazionali di merci; 9. le parti contraenti adottano tutte le misure necessarie per evitare il furto e l'utilizzo illecito dei timbri doganali e possono prevedere l'impiego di nuove tecniche, quali gli inchiostri di sicurezza speciale, per impedire la falsificazione dei timbri doganali; 10. le parti contraenti chiedono che l'IRU e le associazioni garanti nazionali applichino in modo semplice i criteri e i controlli amministrativi previsti al fine di garantire, per quanto possibile, l'affidabilità e l'integrità degli autotrasportatori; 11. le parti contraenti e le altre parti interessate al regime di transito TIR intensificano gli scambi di informazioni concernenti il sistema di transito TIR, conformemente alla normativa nazionale. A tal fine, esse stabiliscono, in seno alle autorità competenti, centri di coordinamento della lotta alle frodi. Gli indirizzi e i numeri di telefono e di telefax di tali centri di coordinamento vengono comunicati senza indugio al segretariato della ECE/ONU al fine di costituire un repertorio internazionale; invita le parti contraenti a studiare con attenzione le proposte dell'IRU sull'introduzione di sistemi elettronici per lo scambio di dati destinati alla gestione dei carnet TIR che gli saranno trasmessi dal segretariato della ECE/ONU nella prospettiva di una loro eventuale adozione; invita le parti contraenti della convenzione TIR del 1975 a comunicare al segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) anteriormente al 1° giugno 1995, se esse approvano la presente risoluzione; chiede al segretario esecutivo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) di informare tutte le parti contraenti della convenzione TIR del 1975 dell'adozione della presente risoluzione.