DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 1995 che conclude il procedimento antidumping riguardante le importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Russia e l'inchiesta antidumping di riesame riguardante le importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Lituania (95/345/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (2), in particolare l'articolo 23,
visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (4), in particolare l'articolo 9, sentito il comitato comitato consultivo,
A. PROCEDIMENTO (1) Nel novembre 1992, la Commissione ha aperto un procedimento antidumping riguardante importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Bielorussia, della Georgia, della Lituania, della Russia, del Turkmenistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan («procedura regionale riguardante il solo Regno Unito») (5).
Nel maggio 1994, con la decisione 94/293/CE della Commissione (6), è stato chiuso il procedimento antidumping riguardante le importazioni originarie della Bielorussia, della Georgia, del Turkmenistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan, nonché l'inchiesta riguardante la Lituania e la Russia dopo l'accettazione degli impegni concernenti le importazioni di nitrato di ammonio da questi paesi.
Nel giugno 1994 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'intera Comunità di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia («procedura a livello comunitario») (7).
Dopo l'apertura del procedimento a livello comunitario è parso chiaro che, qualora l'adozione di misure di protezione si fosse rivelata necessaria, tali misure si sarebbero applicate a tutta la Comunità, incluso il Regno Unito. In tal caso, le misure regionali dovrebbero essere abolite, poiché il mercato del Regno Unito non può essere protetto simultaneamente da due misure antidumping distinte relative alle importazioni dello stesso prodotto originario degli stessi paesi.
Date le circostanze e ferme restando il risultato del procedimento a livello comunitario, è stato aperto un riesame (8) della decisione 94/293/CE per consentire alle parti interessate di presentare osservazioni.
Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni dirette sul tema di cui al punto 4.
B. CONCLUSIONE DELL'INCHIESTA A LIVELLO COMUNITARIO (6) L'inchiesta a livello comunitario è stata conclusa dal regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia (9) e dalla decisione 95/344/CE della Commissione che chiude il procedimento a livello comunitario relativo alle importazioni originarie della Lituania (10).
C. MODIFICA DELLA DECISIONE 94/293/CE
Considerata l'imposizione a livello comunitario di un dazio antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, la Commissione, al fine di evitare l'imposizione simultanea di due misure antidumping distinte su queste importazioni nel mercato del Regno Unito, non dovrebbe mantenere la misura antidumping sotto forma di un impegno da parte della Russia e pertanto il procedimento regionale per il Regno Unito in relazione alle importazioni russe di nitrato di ammonio dovrebbe essere chiuso a decorrere dalla data dell'entrata in vigore delle misure applicate a livello comunitario.
Per quanto riguarda la Lituania, il riesame della decisione 94/293/CE si limitava all'argomento di cui al punto 4. In ogni caso nessuna parte interessata ha fornito elementi di prova atti a dimostrare che l'abolizione della misura antidumping riguardante le importazioni dalla Lituania nell'ambito del procedimento regionale non causerebbe nuovamente pregiudizio all'industria del Regno Unito. In tali circostanze la misura di cui sopra dovrebbe rimanere in vigore.
La proposta di misura di cui al punto 8 è stata portata a conoscenza di tutte le parti interessate. Nessuna parte ha sollevato obiezioni riguardo alla chiusura del procedimento regionale nei confronti della Russia, né è stato contestato il mantenimento di misure regionali contro le importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania.
Il comitato consultivo non ha sollevato alcuna obiezione riguardo alla chiusura del procedimento regionale per il Regno Unito in relazione alle importazioni di nitrato di ammonio originarie della Russia, né in merito al mantenimento della misura antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania.
DECIDE:
Art. 1
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Russia.
Art. 2
È chiuso il riesame della decisione 94/293/CE in relazione alle importazioni nel Regno Unito di nitrato di ammonio originario della Lituania.
Art. 3
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1995. Per la Commissione Hans VAN DEN BROEK Membro della Commissione