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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 settembre 1995 che completa la decisione 94/276/PESC in merito a un'azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, a sostegno del processo di pace nel Medio Oriente, relativa alla sorveglianza delle elezioni del Consiglio palestinese e al coordinamento dell'operazione internazionale di sorveglianza delle elezioni (95/403/PESC)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.3 e l'articolo J.11, paragrafo 2,

vista la decisione 94/276/PESC del Consiglio, del 19 aprile 1994, riguardante un'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, a sostegno del processo di pace nel Medio Oriente1,

vista la decisione 95/205/PESC del Consiglio, del 1° giugno 1995, che completa la decisione 94/276/PESC2,

DECIDE:

Art. 1

L'Unione europea partecipa alla sorveglianza delle elezioni del Consiglio palestinese, previste nella dichiarazione di principio del 13 settembre 1993, conformemente all'accordo da concludersi tra le parti interessate sulla sorveglianza e il coordinamento delle elezioni. L'Unione europea organizza il coordinamento della sorveglianza nel rispetto delle norme internazionali. Essa assicura il finanziamento di tale compito secondo l'articolo 3 della presente decisione. L'Unione europea effettua il coordinamento e la sorveglianza secondo due modalità:

1. essa adotta le misure opportune per organizzare il coordinamento con gli Stati e le organizzazioni internazionali interessate;

2. essa istituisce nei territori interessati una «Unità elettorale europea», diretta da una personalità di alto rango con un alto profilo politico. Le caratteristiche di tale «Unità elettorale europea» sono all'allegato I.

Art. 2

La missione europea di sorveglianza è composta da un massimo di 300 osservatori, di cui 30 designati dal Parlamento europeo.

Art. 3

Le spese totali di funzionamento sostenute dall'Unità elettorale europea sono coperte dall'importo massimo di 10 milioni di ecu stabilito con decisione 95/205/PESC.

Sono altresì ascritte a tale importo le spese sostenute per la partecipazione degli osservatori dell'Unione europea, ad esclusione delle spese di viaggio da e per i territori interessati e delle spese assicurative che sono a carico, rispettivamente, degli Stati membri o delle istituzioni che li hanno designati.

La gestione delle spese avviene nel rispetto delle procedure e delle norme della Comunità di applicazione in materia di bilancio. La Corte dei conti europea è invitata ad assicurare il controllo dei conti dell'Unità elettorale europea.

Le garanzie necessarie allo svolgimento e al buon funzionamento della missione degli osservatori e dei membri dell'Unità elettorale europea saranno definite con le parti.

Art. 4

Gli Stati membri e la Commissione presentano l'elenco degli osservatori e le candidature delle persone che desiderano partecipare all'Unità elettorale europea.

La presidenza, collaborando pienamente con la Commissione e avvalendosi dell'assistenza di un gruppo consultivo di coordinamento composto dei rappresentanti degli Stati membri, adotta l'elenco degli osservatori e dei membri dell'Unità elettorale europea.

Art. 5

La presidenza, collaborando pienamente con la Commissione e avvalendosi dell'assistenza del gruppo consultivo di cui all'articolo 4, secondo comma definisce gli orientamenti e prende le misure necessarie per assicurare l'applicazione della presente decisione, di concerto con l'Unità elettorale europea per le materie che la riguardano.

Art. 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Art. 7

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. A. BELLOCH JULBE