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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 6 novembre 1995 relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA) (95/468/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

visto il parere del Comitato delle regioni (4),

vista la risoluzione del Consiglio, del 16 giugno 1994, sullo sviluppo della cooperazione amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa comunitaria nell'ambito del mercato interno (5),

vista la risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa al coordinamento nello scambio di informazioni tra amministrazioni (6),

viste le conclusioni del Consiglio europeo di Corfù del 24 e 25 giugno 1994,

considerando che il funzionamento del mercato interno richiede una stretta collaborazione tra le competenti amministrazioni degli Stati membri nonché tra queste ultime e le istituzioni comunitarie;

considerando che, in taluni casi, è necessario ricorrere all'uso delle tecniche telematiche per questo scambio di informazioni;

considerando che, per poter scambiare informazioni tra le amministrazioni dei diversi Stati membri, i sistemi telematici interni degli Stati membri devono rispettare in via prioritaria le norme architetturali, di gestione, di responsabilità e di manutenzione che assicurino l'interoperabilità tra detti sistemi telematici;

considerando che tale compito spetta principalmente agli Stati membri;

considerando che, in taluni casi, risulta necessario un contributo della Comunità nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prospettata non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri e possono così, riguardo alla portata e all'effetto delle rispettive applicazioni, trovare una migliore realizzazione a livello comunitario;

considerando che è opportuno stabilire le condizioni in cui l'esecuzione di alcuni progetti concreti può beneficiare di un sostegno comunitario;

considerando che, in mancanza di un siffatto contributo comunitario, gli scambi di dati tra i diversi sistemi amministrativi interessati a livello nazionale e comunitario potrebbero non essere assicurati in modo soddisfacente;

considerando che un importo di riferimento finanziario, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995, è inserito nella presente decisione per gli anni 1995 e 1996, senza che ciò incida sulle competenze dell'autorità di bilancio, definite del trattato;

considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione il cui scopo principale è di facilitare la cooperazione tra amministrazioni, poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Art. 1

La presente decisione stabilisce il contributo comunitario a determinati progetti nel settore della trasmissione telematica di dati tra amministrazioni al fine di facilitare la cooperazione fra queste. A tal fine è stabilito un elenco di progetti per il 1995, il 1996, e il 1997, dei quali si ravvisa l'esigenza specifica e per la cui realizzazione su scala comunitaria si riconosce la necessità di un contributo della Comunità.

Art. 2

1.

Sono riconosciuti come progetti per la trasmissione telematica dei dati tra amministrazioni che necessitano del sostegno comunitario:

— l'introduzione pratica della posta elettronica sulla base di X.400;

— il miglioramento della trasmissione telematica dei dati tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e le istituzioni della Comunità europea;

— la facilitazione del processo decisionale della Comunità, cioè soprattutto della comunicazione e della gestione di documenti ufficiali;

— lo sviluppo nel campo delle seguenti attività orizzontali:

— fornitura di servizi generici come trasferimento di messaggi, trasferimento di archivi e accesso a banche dati,

— struttura dei dati e modello di riferimento che implichino la definizione di norme architetturali comuni, attività di normalizzazione e la loro attuazione pratica, in particolare il NSPP,

— quadro giuridico e contrattuale e controllo di qualità;

— il sostegno alle azioni preparatorie dello scambio telematico dei dati dell'Agenzia europea dell'ambiente, dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, progetti e modelli), dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, del Centro di traduzione degli organi dell'Unione, su richiesta di tali organismi;

— l'attuazione pratica dei seguenti progetti settoriali:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. La Comunità può sostenere, nell'ambito della presente decisione, in particolare dell'articolo 4, altri progetti volti a soddisfare le necessità di trasmissione telematica dei dati tra amministrazioni, a norma dell'articolo 1, purché tali necessità siano state riconosciute in un'altra decisione del Consiglio.

Art. 3

1.

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione della presente azione, per gli anni 1995 e 1996, è di 60 milioni di ECU.

L'importo di riferimento finanziario per il 1997 è deciso dal Consiglio nell'ambito della valutazione intermedia di cui all'articolo 6.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

3. La presente decisione riguarda unicamente all'impiego dei mezzi finanziari della Comunità e non incide sulle risorse finanziarie degli Stati membri destinate ai progetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4

1. L'attuazione della presente decisione spetta alla Commissione.

2.

A tal fine, la Commissione è assistita da un comitato costituito dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 3.

  1. a) Si applica la seguente procedura per quanto riguarda:

    — l'approvazione del programma di lavoro stabilito dalla Commissione ogni sei mesi;

    — le modalità della contribuzione comunitaria e la ripartizione delle spese di bilancio;

    — l'approvazione del contenuto dei bandi di gara e la valutazione di progetti e provvedimenti il cui importo complessivo superi 200 000 ECU;

    — l'adozione di norme e procedure relative all'istituzione dell'interoperabilità tecnica ed amministrativa.

  2. b) Per quanto riguarda le misure di attuazione della presente decisione diverse da quelle di cui alla lettera a), il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto. Il parere è formulato alla maggioranza stabilita nell'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deciso dopo tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Art. 5

1.

Nell'attuare i progetti riconosciuti di cui all'articolo 2, il contenuto del sostegno della Comunità può includere i seguenti tipi di azione:

— presentazione di soluzioni tecniche di interconnessione che permettano la comunicazione tra i sistemi informativi autonomi delle amministrazioni,

— elaborazione e controllo della validazione di norme comuni per un'architettura della comunicazione,

— esame delle eventuali ripercussioni sugli utenti,

— contributo alla definizione di un quadro giuridico, in particolare mediante l'elaborazione di accordi tipo,

— consultazione e concertazione di tutti gli interessati presso le amministrazioni nazionali e gli organi comunitari, come pure dei gestori delle reti, dei prestatori di servizi e di imprese industriali.

Il contenuto dei singoli progetti è definito nei particolari nel programma di lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettera a), primo trattino.

2. Qualora vi sia una contribuzione da parte della Comunità, devono essere rispettate le condizioni quadro seguenti:

— qualsiasi spesa dev'essere produttiva e sarà soggetta ad una valutazione a priori; deve garantire il rapporto costi-benefici ottenuti con le risorse impiegate;

— interoperabilità, di reti, servizi e applicazioni telematici;

— considerazione dei lavori effettuati dagli organismi europei di normalizzazione e dal programma EPHOS;

— considerazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;

— integrazione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo del terzo e quarto programma quadro, nella misura in cui riguardano sistemi telematici per le amministrazioni, in particolare l'ENS (European Nervous System).

Art. 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Essa si applica fino al 31 dicembre 1997.

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, procede a delle valutazioni intermedie e successive nonché ad un controllo continuo e sistematico sulle attività oggetto della presente decisione, in funzione degli obiettivi stabiliti tenendo conto dei costi, benefici e rendimento dell'investimento. Essa trasmette la valutazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi entro il 30 settembre 1996 nonché, se necessario, le opportune proposte.

Fatto a Bruxelles, addì 6 novembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. M. EGUIAGARAY