DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1995 riguardante la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia in materia di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (95/567/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e l'articolo 228, paragrafo 4,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando che, in data 25 settembre 1995, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, accordi sul controllo di precursori e sostanze chimiche con gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani e in primo luogo con i paesi membri dell'accordo di Cartagena; che la Commissione, in base alla suddetta autorizzazione, ha portato a termine i negoziati con la Bolivia il 13 novembre 1995;
considerando che si deve approvare l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;
considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, ad approvare modifiche a nome della Comunità qualora l'accordo ne preveda l'adozione da parte del gruppo misto di controllo; che tale autorizzazione deve essere limitata a modifiche degli allegati dell'accordo relative a sostanze già contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bolivia sul controllo di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo.
Art. 3
Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità, gli strumenti di cui all'articolo 12 dell'accordo (1).
Art. 4
1. Nel gruppo misto di controllo di cui all'articolo 9 dell'accordo la Comunità europea è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.
2.
La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati dell'accordo adottate dal gruppo misto di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 10 dell'accordo.
Nell'assolvimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio, incaricato di definire una posizione comune.
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche.
Art. 5
La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. BORRELL FONTELLES (1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata a cura del segretariato generale del Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.