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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1995 riguardante la conclusione, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Venezuela in materia di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (95/571/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e l'articolo 228, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che, in data 25 settembre 1995, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità, accordi sul controllo di precursori e sostanze chimiche con gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati americani e in primo luogo con i paesi membri dell'accordo di Cartagena; che la Commissione, in base alla suddetta autorizzazione, ha portato a termine i negoziati con il Venezuela il 13 novembre 1995;

considerando che si deve approvare l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Venezuela sui precursori e le sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope;

considerando che è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione, in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio, ad approvare modifiche a nome della Comunità qualora l'accordo ne preveda l'adozione da parte del gruppo misto di controllo; che tale autorizzazione deve essere limitata a modifiche degli allegati dell'accordo relative a sostanze già contemplate dalla legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Venezuela sul controllo di precursori e sostanze chimiche frequentemente utilizzati nella produzione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo.

Art. 3

Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità, gli strumenti di cui all'articolo 12 dell'accordo (1).

Art. 4

1. Nel gruppo misto di controllo di cui all'articolo 9 dell'accordo la Comunità europea è rappresentata dalla Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri.

2.

La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome della Comunità, modifiche degli allegati dell'accordo adottate dal gruppo misto di controllo secondo la procedura di cui all'articolo 10 dell'accordo.

Nell'assolvimento di tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio, incaricato di definire una posizione comune.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 è limitata alle sostanze già contemplate dalla pertinente legislazione comunitaria in materia di precursori e sostanze chimiche.

Art. 5

La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. BORRELL FONTELLES (1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata a cura del segretariato generale del Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.