DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1995 relativa alla conclusione dei risultati dei negoziati con alcuni paesi terzi a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT e ad altre questioni collegate (Stati Uniti e Canada) (95/591/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase,
vista la proposta della commissione,
Considerando che la Comunità ha avviato negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT) e che questi negoziati hanno condotto ad accordi con gli Stati Uniti d'America ed il Canada;
considerando che era inoltre nell'interesse di entrambe le parti risolvere alcune questioni lasciate in sospeso nel quadro del settore agricolo per quanto riguarda il Canada;
considerando che gli Stati Uniti d'America e il Canada hanno avviato procedure nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda il regime delle importazioni comunitario per i cereali ed il riso;
considerando che la Comunità ha avviato un dibattito con questi due paesi per risolvere i problemi in questione e che i risultati di questo dibattito sono esposti negli accordi con i paesi interessati;
considerando che è nell'interesse della Comunità approvare questi accordi,
DECIDE:
Art. 1
Con il presente documento sono approvati a nome della Comunità i seguenti accordi e lettere:
— Accordo relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 (allegato I).
— Scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulla composizione della vertenza relativa ai cereali e al riso (allegato II).
— Scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America concernente il prezzo del riso (allegato III).
— Accordo relativo alla conclusione dei negoziati tra la Comunità europea e il Canada a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 e lo scambio di lettere (allegato IV).
Il testo degli accordi di cui al primo comma è allegato alla decisione.
Art. 2
Con la presente decisione il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona incaricata di firmare l'accordo e le lettere per vincolare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA