diritto.io

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 1996 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni in alcune regioni tedesche di cemento portland originario della Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca (96/72/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/952, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/944, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO1 Nel luglio 1993, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal «Bundesverband der Deutschen Zement Industrie», per conto dei produttori tedeschi di cemento portland che realizzano quasi tutta la produzione in questione nelle seguenti regioni tedesche: Berlino, Brandenburgo, Meclenburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia, Baviera e Baden-Württemberg (denominate in appresso il «mercato regionale»).

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni nel mercato regionale di cemento portland originario della Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

Previa consultazione, la Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping5 relativo alle importazioni nel mercato regionale di cemento portland originario della Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca e ha iniziato un'inchiesta. Al presente procedimento, avviato prima del 1° settembre 1994, si applica il regolamento (CEE) n. 2423/88.

La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte e di chiedere di essere sentite.

Diverse parti, comprese le autorità polacche, hanno comunicato osservazioni scritte e hanno chiesto e ottenuto di essere sentite.

La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione provvisoria e ha svolto inchieste presso le sedi delle seguenti società: 11 produttori comunitari che realizzavano il 91 % della produzione complessiva nel mercato regionale, 11 produttori polacchi, 8 produttori cechi e 6 produttori slovacchi, che complessivamente hanno realizzato tutte le esportazioni nel mercato regionale e tre dei nove importatori sul mercato regionale che hanno risposto all'avviso di apertura entro i termini fissati e hanno risposto ai questionari della Commissione.

Il periodo utilizzato per l'inchiesta relativa al dumping era compreso tra il 1° aprile 1993 e il 31 marzo 1994. A causa del numero elevato di parti coinvolte nel procedimento, l'inchiesta ha superato il normale termine di un anno.

B. MERCATO REGIONALE (7) La Commissione ha stabilito che i produttori comunitari nel mercato regionale hanno venduto il 96 % della produzione totale su tale mercato. Inoltre, soltanto il 5 % della domanda complessiva sul mercato regionale era soddisfatto da produttori situati in altre parti della Comunità. La Commissione ha inoltre stabilito che il 99 % delle importazioni nella Comunità dai paesi interessati era concentrato nello stesso mercato. Si poteva quindi considerare che i produttori del mercato regionale denunzianti e che hanno collaborato, i quali realizzavano il 91 % della produzione totale, costituissero l'industria comunitaria in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. PRODOTTO IN ESAME (8) Il prodotto in questione è il cemento portland, diverso dal cemento bianco, anche artificialmente colorato. Il prodotto può essere venduto sfuso oppure in sacchi ed è utilizzato nell'industria edilizia. Sono disponibili diversi tipi, compresi tra PZ 25 e PZ 55. Ai fini del procedimento sono stati presi in considerazione i tipi più comuni, PZ 35 e PZ 45. Il prodotto rientra nel codice NC 2523 29 00.

D. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (9) Nel corso dell'inchiesta il Bundesverband der Deutschen Zement Industrie ha informato la Commissione, con una lettera del 16 ottobre 1995, di aver deciso di ritirare formalmente la denuncia.

La decisione del denunziante, che precedentemente aveva ricevuto dalla Commissione tutte le informazioni necessarie sulle circostanze del procedimento antidumping, è un motivo sufficiente per giustificare la chiusura del procedimento, a meno che sia stabilito che ciò sarebbe contrario all'interesse della Comunità.

Nella fattispecie la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione né dispone di elementi da cui risulti che la chiusura del procedimento sarebbe contraria all'interesse della Comunità.

In tali circostanze è stato considerato che non sono necessarie misure di difesa e che pertanto è opportuno chiudere, senza l'istituzione di misure, il procedimento antidumping relativo alle importazioni di cemento portland originario della Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca,

DECIDE:

Art. unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni in alcune regioni tedesche di cemento portland originario della Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente