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DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 1996 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di fibre sintetiche in fiocco originari dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Tailandia (96/168/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/952, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/944, in particolare gli articoli 5 e 9, sentito il comitato consultivo,

I. PROCEDIMENTO1 Nel settembre 1993, la Commissione ha ricevuto una denuncia relativa alle importazioni di tessuti di fibre sintetiche in fiocco originari dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Tailandia, presentata dal Comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse della CEE (Eurocoton) per conto di un certo numero di produttori che assertivamente rappresentano una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tessuti di fibre sintetiche in fiocco. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping e al pregiudizio notevole da esse derivante, ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento. Pertanto, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee5, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di tessuti composti interamente o in parte (più del 50 %) di fibre sintetiche in fiocco di cui ai codici NC 5512 11, 5512 19, 5513, 5514 e 5515 11.

La Commissione ha debitamente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i denunzianti e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

A causa del volume delle informazioni raccolte e della complessità dell'inchiesta, il procedimento ha superato la normale durata di un anno prevista dall'articolo 7, paragrafo 9 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

II. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO4 I produttori comunitari denunzianti hanno ufficialmente ritirato la denuncia relativa alle importazioni di tessuti di fibre sintetiche in fiocco originari dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Tailandia. La Commissione ha considerato che la chiusura del procedimento in tale contesto non sarebbe stata contraria all'interesse della Comunità.

Pertanto, il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di fibre sintetiche in fiocco originari dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Tailandia può essere chiuso senza l'istituzione di misure di difesa.

Il comitato consultivo è stato sentito e non ha fatto obiezioni.

Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento ed è stata loro offerta la possibilità di presentare osservazioni,

DECIDE:

Art. unico

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tessuti di fibre sintetiche in fiocco originari dell'India, dell'Indonesia, del Pakistan e della Tailandia è chiuso.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente