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dec. 96/198/CE

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera a),

vista la risoluzione del Consiglio del 25 settembre 1995 relativa alla ripartizione degli oneri per quanto riguarda l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo degli sfollati1,

considerando che tale risoluzione deve essere sviluppata al fine di poter applicare efficacemente i principi in essa contenuti allorquando si verifichino situazioni di crisi che richiedano un'azione rapida;

considerando che è necessario stabilire a tal fine una procedura di allarme e di emergenza,

1. Avvio della procedura Su iniziativa della presidenza, di uno Stato membro o della Commissione, potrà essere convocato d'urgenza il comitato di coordinamento di cui all'articolo K.4 del trattato, i cui membri saranno in tale occasione consigliati dai responsabili in materia di asilo e immigrazione degli Stati membri, per constatare se si verifichi una situazione che richiede l'esecuzione di un'azione concertata dell'Unione europea per l'accoglienza e il soggiorno a titolo temporaneo di sfollati.

Per impostare un'azione di tale tipo dovranno ricorrere i presupposti di cui ai paragrafi 1 e 2 della risoluzione del Consiglio del 25 settembre 1995.

Periodicamente, e comunque prima della riunione, la presidenza predispone, di concerto con la Commissione, alla luce del parere dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, en con l'assistenza del Segretariato generale del Consiglio, una relazione sulla situazione. Tale relazione è trasmessa agli Stati membri.

2. Ordine del giorno della riunione L'ordine del giorno di tale riunione può contenere, in particolare, i punti seguenti:

- esame della situazione e valutazione della portata dei movimenti di popolazione;

- valutazione dell'opportunità di un intervento urgente a livello dell'Unione europea;

- l'esame di altre possibilità, comprese eventuali azioni in loco;

- fissazione di un calendario e di un piano progressivo sulle necessità di accoglienza previste;

- indicazione per ciascuno Stato membro del numero di persone che è disposto ad accogliere e del momento in cui può farlo, sulla base di quanto previsto al paragrafo 4 della risoluzione del Consiglio del 25 settembre 1995;

- coordinamento con le azioni della Commissione nell'ambito dell'aiuto umanitario;

- scambio di informazioni con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e coordinamento del piano di accoglienza;

- coordinamento con i paesi terzi.

3. Decisione riguardanti la ripartizione Sulla base dei risultati dei lavori della riunione del comitato di coordinamento di cui sopra elaborata una proposta che è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Qualora sia ritenuto necessario a norma del paragrafo 3 del risoluzione del Consiglio del 25 settembre 1995, e ove non sia stato raggiunto entro un mese un accordo in seno al comitato di coordinamento, si potranno applicare le disposizioni previste dal regolamento interno del Consiglio per i casi d'urgenza.

4. Controllo della situazione Ciascuno Stato membro deciderà le modalità di accoglienza degli sfollati.

Fintantoché dura la situazione di crisi, il comitato di coordinamento di cui sopra può tenere riunioni frequenti, a intervalli da esso stesso stabiliti, sui punti che figurano al paragrafo 2 della presente decisione.

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1996. Per il Consiglio Il Presidente P. BARATTA