DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 marzo 1996 relativa alla firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali a nome della Comunità (96/493/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, negoziato in base alla risoluzione 93 (IV) e del testo intitolato «Nuovo partenariato per lo sviluppo: l'Impegno di Cartagena», unitamente agli obiettivi pertinenti che figurano nel documento finale «Spirito di Cartagena», adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nella sua VIII sessione, è aperto alla firma a decorrere dal 1° aprile 1994 e sino allo spirare del termine di un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore;
considerando che tale accordo non è ancora entrato in vigore;
considerando che, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3 dell'accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali, quest'ultimo è stato prorogato sino all'entrata in vigore, a titolo provvisorio o definitivo, del nuovo accordo;
considerando che gli obiettivi perseguiti dal nuovo accordo rientrano nel quadro della politica commerciale comune;
considerando che gli Stati membri partecipano, con contributi finanziari, alle azioni previste da tale accordo;
considerando che tutti gli Stati membri hanno manifestato l'intenzione di firmare e di contribuire all'applicazione a titolo provvisorio di tale accordo e che è pertanto opportuno che la Comunità firmi tale accordo depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e notifichi quanto prima la sua intenzione di applicarlo a titolo provvisorio,
DECIDE:
Art. 1
1.
La Comunità procede alla firma dell'accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali depositato, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
2. La Comunità notifica al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite la sua intenzione di applicare, a titolo provvisorio, l'accordo di cui al paragrafo 1, a norma dell'articolo 40 e dell'articolo 41, paragrafo 2.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare a nome della Comunità l'accordo di cui all'articolo 1 e a depositare la notifica di applicazione provvisoria da parte di quest'ultima, unitamente alla dichiarazione acclusa alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 29 marzo 1996. Per il Consiglio Il Presidente T. TREU