DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1996 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di videoregistratori originari della Repubblica di Corea e di Singapore e di alcune parti essenziali di videoregistratori originarie della Repubblica di Corea (96/272/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, considerando quanto segue:
visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/952, in particolare l'articolo 9, sentito il comitato consultivo,
A. PROCEDURA1 Nel febbraio 1995, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal DRUM (Direct Remedy Against Unfair Merchandise Committee) a nome dei produttori comunitari di videoregistratori e di loro parti essenziali. Avendo deciso che la denuncia è stata presentata per conto dell'industria comunitaria e che esistono elementi di prova sufficienti in ordine al dumping e al grave pregiudizio che ne deriva per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee3, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di videoregistratori originari della Repubblica di Corea e di Singapore e di alcune parti essenziali di videoregistratori originarie della Repubblica di Corea.
La Commissione ha ufficialmente informato gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e il denunziante dell'apertura del procedimento e ha offerto alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
Alcuni produttori dei paesi interessati, gli importatori collegati nella Comunità, i produttori comunitari denunzianti e un altro produttore comunitario hanno risposto al questionario, presentato osservazioni per iscritto e chiesto un'audizione.
La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta e ha svolto inchieste presso i produttori comunitari, due produttori coreani, un produttore di Singapore e un certo numero di importatori comunitari.
L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguardava il periodo compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 marzo 1995.
B. PRODOTTI IN ESAME (6) I prodotti in esame, considerati prodotti separati ai fini del procedimento, sono i videoregistratori e alcune loro parti essenziali quali i dispositivi di scansione e le testine video, classificati ai codici NC 8521 10 38 (videoregistratori) ed ex 8522 90 91 (parti).
C. RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO (7) Terminata l'inchiesta, la Commissione ne ha comunicato l'esito al denunziante, che ha ritirato la denuncia.
La decisione del denunziante costituisce un motivo sufficiente per chiudere il procedimento, a meno che non si stabilisca che ciò sarebbe contrario all'interesse della Comunità.
Da quanto risulta o è stato comunicato alla Commissione, nel caso in oggetto la chiusura del procedimento non nuocerebbe all'interesse della Comunità.
Si ritiene pertanto che non sia necessario prendere misure di difesa e che quindi sia opportuno chiudere, senza istituire misure di tal genere, il procedimento antidumping relativo alle importazioni di videoregistratori originari della Repubblica di Corea e di Singapore e di alcune parti essenziali di videoregistratori originarie della Repubblica di Corea.
Il comitato consultivo è stato sentito e non ha sollevato obiezioni.
Le parti interessate, informate degli elementi e delle considerazioni fondamentali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento, non hanno fatto commenti in merito,
DECIDE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di videoregistratori originari della Repubblica di Corea e di Singapore e di alcune parti essenziali di videoregistratori originarie della Repubblica di Corea.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 1996. Per la Commissione Leon BRITTAN Vicepresidente